Disciplina amministrativa per impianti alimentati da fonti rinnovabili | Bollettino di Legislazione Tecnica
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13/12/2024

Disciplina amministrativa per impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190 ha ridefinito i regimi amministrativi per la costruzione, la modifica, il potenziamento, il rifacimento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Il D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, della L. 05/08/2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
I suddetti interventi sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’art. 20, comma 1-bis, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199.
Il Decreto è in vigore dal 30/12/2024.

Ai sensi del Decreto, restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al Testo unico edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti.

Regimi amministrativi
Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:
- attività libera (allegato A);
- procedura abilitativa semplificata (allegato B);
- autorizzazione unica (allegato C).
Ai fini della qualificazione dell’intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.

Adeguamento regioni e enti locali
Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del Decreto entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore (i.e. entro il 28/06/2025).
Nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine, si applica il Decreto. In sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal Decreto, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B al Decreto.

Dalla redazione