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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ritardo inizio lavori, ordine di demolizione delle opere ultimate
PERMESSO DI COSTRUIRE DECADENZA PROROGA - Nel caso di specie si trattava di un permesso di costruire e dell’ordine di demolizione di un fabbricato di composto da un piano interrato, da un piano rialzato, adibito ad abitazione e da una mansarda, destinata a locale di sgombero e della relativa recinzione perimetrale dell’area circostante, costituita da muretto di calcestruzzo con sovrastante ringhiera di ferro.
Il permesso di costruire era stato rilasciato nel febbraio 2003, con l’espressa prescrizione che “i lavori dovranno avere inizio entro sei mesi dalla data della presente ed essere portati a termine, in modo che l’opera sia abitabile ed agibile, entro tre anni dalla data della stessa”. Il termine triennale di ultimazione dei lavori risultava rispettato, mentre non era stato rispettato il termine di inizio degli stessi (marzo del 2004).
TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI - L’art. 15 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 prevede che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e che:
- il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - C. Stato 11/11/2024, n. 8981 ha rilevato che non era stata chiesta alcuna proroga in modo espresso prima della scadenza del termine di inizio dei lavori. Tale richiesta, ha specificato il Consiglio, costituisce il presupposto indefettibile affinché non sia pronunciata la decadenza del titolo edilizio (C. Stato 04/12/2020, n. 7701).
A fronte di tale dato inconfutabile, la decadenza del permesso di costruire si era verificata ex lege, rappresentando la dichiarazione del Comune un atto necessario ma meramente ricognitivo di un effetto prodottosi.
L’immobile dunque risultava abusivo, poiché realizzato in assenza di un valido permesso di costruire.
In ordine ai caratteri del provvedimento di decadenza del permesso di costruire ex art. 15, D.P.R. 380/2001, il Consiglio ha rilevato che:
a) in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, L. 241/1990, è sempre richiesto che l'amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, sicché risulta necessaria l'adozione di un formale provvedimento in relazione all'esercizio del potere attribuito dall'art. 15 del Testo unico edilizia;
b) alla luce del tenore testuale delle norme sancite dall'art. 15, commi 2 e 2-bis, dello stesso articolo è necessario, per evitare la decadenza, che il titolare richieda una proroga prima della decorrenza del termine di cui si tratta;
c) risponde ad un principio generale dell'ordinamento la regola secondo cui la proroga del termine per il compimento di una certa attività deve essere richiesta prima della scadenza del termine medesimo, per esigenze di chiarezza, di trasparenza e di pubblicità, a garanzia delle parti e, più in generale, dei terzi. La presentazione della richiesta di proroga è infatti funzionale ad evidenziare la sussistenza e la perduranza dell'interesse del privato alla realizzazione dell'intervento programmato, sia nei rapporti con l'amministrazione che aveva rilasciato il titolo, sia rispetto ai terzi che, per ragioni di vicinitas, potrebbero avere un qualche interesse ad opporsi all'altrui iniziativa edificatoria (C. Stato 16/03/2023, n. 2757).
RISPETTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE E AFFIDAMENTO DEL PRIVATO - Il Consiglio, pur ammettendo che sarebbe stata “opportuna” una declaratoria fatta in tempi ben più brevi (la decadenza è stata dichiarata dopo oltre 16 dalla comunicazione di inizio dei lavori), ha ritenuto del tutto irrilevante ai fini di un possibile affidamento “legittimo” il rispetto del termine di ultimazione dei lavori di tre anni. Ed infatti, da una parte il permesso di costruire era chiaro nel prescrivere che i lavori dovessero iniziare entro sei mesi dal suo rilascio, dall’altra la decadenza è un effetto conseguente all’inutile decorso del termine, previsto direttamente dalla legge (art. 15, D.P.R. 380/2001), che sia la parte sia il tecnico dalla stessa incaricato sono tenuti a conoscere.
L'ordinanza di demolizione, anche se tardivamente adottata, costituiva dunque un atto meramente consequenziale e doveroso, non richiedente né una particolare motivazione, né garanzie procedimentali. Sul punto i giudici hanno richiamato l'orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. 17/10/2017 n. 9 e sent. 17/10/2017, n. 8) che:
a) esclude che una tolleranza duratura da parte dell'amministrazione possa incidere sul potere dell'amministrazione di repressione delle situazioni abusive o di annullamento del titolo edilizio illegittimo (nei casi, ovviamente, in cui tale annullamento non richieda una motivazione specifica);
b) nega che l'insussistenza di qualsiasi concorso nell'abuso o nell'erronea rappresentazione dei fatti da parte dell'attuale titolare del bene possa contribuire ai fini della configurabilità di un affidamento;
c) esclude la possibilità di ammettere un affidamento in presenza di un errore del privato, indipendentemente da ogni considerazione sui contenuti e sulle cause di tale errore;
d) esclude, in specie ai fini risarcitori, la configurabilità di un affidamento legittimo rispetto a un provvedimento illegittimo.