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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Trattamento acque reflue urbane, nuova Direttiva UE
ACQUE REFLUE URBANE - Nella GUUE del 12/12/2024 è stata pubblicata la Direttiva 27/11/2024, n. 3019 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Le nuove norme devono essere recepite entro il 31/07/2027.
La Direttiva abroga e sostituisce la Direttiva 91/271/CEE a decorrere dal 01/08/2027. La revisione estende l'ambito di applicazione ad agglomerati più piccoli, copre un maggior numero di inquinanti, compresi i microinquinanti, e contribuisce alla neutralità energetica.
OGGETTO - La Direttiva prevede norme sulla raccolta, sul trattamento e sullo scarico delle acque reflue urbane, allo scopo di proteggere l’ambiente e la salute umana. Stabilisce inoltre norme:
- sull’accesso ai servizi igienico-sanitari per tutti,
- sulla trasparenza del settore delle acque reflue urbane,
- sulla sorveglianza periodica di parametri rilevanti per la salute pubblica nelle acque reflue urbane e
- sull’attuazione del principio "chi inquina paga".
In provvedimento mira a ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra a livelli sostenibili, migliorare i bilanci energetici delle attività di raccolta e trattamento di tali acque e contribuire alla transizione verso un’economia circolare (art. 1).
RETI FOGNARIE - La Direttiva impone agli Stati membri di raccogliere e trattare le acque reflue provenienti dagli secondo le norme minime dell'UE. In particolare, stabilisce che gli agglomerati con 2.000 o più abitanti equivalenti (misura della quantità di carico inquinante prodotto da un abitante nell'arco della giornata) devono essere provvisti di reti fognarie alle quali devono essere collegate tutte le fonti di acque reflue domestiche.
Tali prescrizioni sono estese anche a tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 1.000 e 2.000 entro il 2035 (art. 3).
Gli Stati membri possono derogare solo se la realizzazione di una rete fognaria o il collegamento a essa non sono giustificati perché non presenterebbero vantaggi dal punto di vista ambientale o della salute umana, non sarebbero tecnicamente fattibili o comporterebbero costi eccessivi. In tali casi devono essere usati sistemi individuali per la raccolta, lo stoccaggio e, se del caso, il trattamento delle acque reflue urbane (art. 4).
PIANI DI GESTIONE - L’art. 5 prevede che entro il 31/12/2033 siano elaborati piani integrati di gestione delle acque reflue urbane per le aree di drenaggio degli agglomerati con 100.000 o più abitanti equivalenti.
ELIMINAZIONE DEGLI INQUINANTI - Entro il 2035 la materia organica biodegradabile dovrà essere rimossa dalle acque reflue urbane (trattamento secondario) prima dello scarico nell'ambiente (art. 6).
Inoltre, entro il 2039, è prevista l’eliminazione dell’azoto e del fosforo (trattamento terziario) per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico uguale o maggiore di 150.000 abitanti equivalenti (art. 7). Per tali impianti, entro il 2045, dovrà essere applicato un trattamento supplementare per rimuovere i microinquinanti (trattamento quaternario) (art. 8).
Entro il 31/12/2028, i produttori che immettono sul mercato i prodotti medicinali o cosmetici (che rappresentano la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane) dovranno assumersi una responsabilità estesa, facendosi carico dell’80% dei costi per il trattamento quaternario (artt. 9 e 10).
NEUTRALITÀ ENERGETICA - Le nuove norme introducono un obiettivo di neutralità energetica da raggiungere gradualmente entro il 2045 per gli impianti che trattano un carico uguale o maggiore di 10.000 abitanti equivalenti. Tali impianti dovranno utilizzare energia da fonti rinnovabili generata dai rispettivi impianti (art. 11).
AUTORIZZAZIONI PER GLI SCARICHI NON DOMESTICI - L’art. 14 prevede che gli scarichi di acque reflue provenienti dagli scarichi di edifici adibiti ad attività commerciali o industriali o economiche in reti fognarie e impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere subordinati a regolamentazioni e autorizzazioni specifiche preventive da parte dell’autorità competente o dell’organismo abilitato che garantiscano il rispetto delle prescrizioni in materia di qualità dell’acqua. Le autorizzazioni dovranno essere riesaminate e adeguate almeno ogni dieci anni.
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE - Disposizioni specifiche sono previste per il riutilizzo delle acque reflue urbane, specialmente nelle zone soggette a stress idrico e per tutti gli scopi appropriati, compresa, a determinate condizioni, l’irrigazione agricola (art. 15).
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L’AMBIENTE - La Direttiva prevede un sistema nazionale di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti per la salute pubblica e quelle competenti per il trattamento delle acque reflue urbane (art. 17).
Inoltre viene stabilito che:
- entro il 31/12/2027, gli Stati membri dovranno identificare e valutare i rischi per l’ambiente e per la salute umana associate agli scarichi di acque reflue urbane (art. 18),
- entro il 12/01/2029 dovranno garantire l’accesso ai servizi igienico-sanitari (art. 19).
La gestione dei fanghi dovrà rispettare la Direttiva 2008/98/CE (art. 20).
L’art. 21 contiene un elenco di controlli che le Autorità competenti o gli organismi abilitati dovranno effettuare sugli scarichi, impianti e acque, anche con riferimento ai quantitativi di microplastiche.
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO - Infine è previsto (art. 24) che gli Stati membri devono provvedere affinché siano rese pubblicamente disponibili online, in modo facilmente fruibile e personalizzato, informazioni adeguate, facilmente accessibili e aggiornate sulla raccolta e sul trattamento delle acque reflue urbane per ogni agglomerato con oltre 1.000 a.e. o per ogni area amministrativa pertinente. Le informazioni comprendono almeno i dati elencati nell’allegato VI.
RECEPIMENTO - Le nuove disposizioni devono essere recepite entro il 31/07/2027.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della Direttiva 27/11/2024, n. 3019.
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