Inferriate di sicurezza in condominio, quando sono consentite | Bollettino di Legislazione Tecnica
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19/12/2024

Inferriate di sicurezza in condominio, quando sono consentite

I singoli condomini, senza autorizzazione, possono installare le inferriate alle proprie finestre per motivi di sicurezza? Analisi e risposta a cura dell’Avv. Maurizio Tarantino.

CONDOMINIO INSTALLAZIONE GRATE E INFERRIATE - Nel contesto condominiale, i singoli condomini possono avere l’esigenza, per motivi di sicurezza, di installare una grata o una inferriata per la tutela personale. In questi casi, occorre valutare l’impatto di tale installazione all’interno del condominio. Dunque, ai fini della soluzione del quesito, occorre analizzare la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.

LE INFERRIATE DI SICUREZZA - Il problema della sicurezza nei condominii è un’esigenza sempre più pressante per il costante aumento dei furti negli appartamenti. In questi casi, in assenza di precisi limiti del regolamento, il proprietario che voglia scongiurare il pericolo di intrusione, dovrà attenersi alle disposizioni ex artt. 1102 e 1122 del Codice civile.
La prima disposizione consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto; a tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
L’altra disposizione, invece, riconosce il diritto di eseguire opere di interesse privato sulla proprietà esclusiva o destinata ad uso individuale a patto che siano garantite determinate condizioni: non recare danno alle cose comuni e non pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Tuttavia, trattasi di situazione da valutare caso per caso, in relazione al decoro dell’edificio.

IL DECORO DELL’EDIFICIO - Il decoro dell’edificio rappresenta l’armonia estetica e funzionale di un edificio. In àmbito condominiale, è essenziale per mantenere l’integrità visiva e strutturale dell’intero complesso.
Secondo i giudici, in tema di condominio, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (App. Roma 31/03/2023, n. 2384).
Per “decoro architettonico del fabbricato”, dunque, deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (Trib. Latina 29/02/2024, n. 488: il giudice ha accolto la domanda finalizzata alla rimozione di vetrate di copertura che avevano alterato le linee architettoniche del fabbricato, con consequenziale ripristino dello “status quo ante”).
In particolare, il giudice, nel decidere dell’incidenza dell’opera sul decoro architettonico deve, caso per caso, adottare criteri di maggiore o minor rigore, in considerazione delle caratteristiche del singolo stabile e delle modifiche apportate sulle facciate da altri condomini (Trib. Milano 17/01/2020, n. 451).
In sintesi, la tutela del decoro dell’edificio riguarda ciò che è visibile dall’esterno perché si riferisce alla particolare struttura e fisionomia, contribuendo a dargli una specifica identità.

LE INFERRIATE CONSENTITE - Secondo un orientamento, è legittima la collocazione di inferriate alle finestre di un alloggio quando si inserisce nella facciata condominiale senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche (Trib. Torino 06/11/2024, n. 5573: in tal vicenda, a parere del giudicante, le inferriate si inserivano nell’apertura dell’infisso senza ampliarla o alterarla; inoltre, le stesse avevano un disegno lineare costituito da elementi orizzontali e verticali che richiamavano la sagoma dell’edificio ed erano dello stesso colore delle ringhiere dei balconi. Si trattava, in sostanza, di elementi che non confliggevano con le linee dell’edificio).
A parere di altri giudici, le inferriate, lungi dal modificare le linee architettoniche dell’edificio in quanto non creano alcuna nuova cubatura, costituiscono semplice integrazione delle finestre che non contrasta con l’armoniosità della facciata (salvo ipotesi particolari di inferriate particolarmente vistose e ingombranti). Ciò vale a maggior ragione se la predetta facciata del palazzo non è di particolare pregio e le inferriate sono dello stesso colore degli infissi delle finestre o, finanche, di altre numerose inferriate eventualmente presenti nella medesima facciata ad altri piani (Trib. Roma 30/11/2016, n. 22231).
Quindi, la collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare in un condominio è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza provocare un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni a un’utilità che compensi l’alterazione architettonica (App. Milano 22/05/1998, n. 1444: all’installazione delle inferriate fa riscontro l’interesse dei condomini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle persone).

LE INFERRIATE ILLEGITTIME - Secondo altro orientamento, è illegittima l’installazione delle grate di sicurezza alle finestre di un alloggio ricadente in un condominio quando turba le linee architettoniche dell’edificio. In tal caso, secondo i giudici, è valida la delibera con cui l’assemblea respinge la richiesta di autorizzazione avanzata dal condomino (Trib. Milano 16/01/2024, n. 580).
Il ragionamento del giudice milanese riviene da una fattispecie in cui il regolamento contrattuale era ostativo alla loro installazione. In tal caso, osserva il Tribunale, essendo l’art. 1102 del Codice civile norma derogabile, i disposti di un regolamento contrattuale possono apportare restrizioni alle facoltà dominicali dei condomini sui beni comuni. Per queste ragioni, il giudicante ha ritenuto applicabile la clausola regolamentare che vietava le modifiche che pregiudicavano l’estetica del fabbricato: nel caso in oggetto, le inferriate presentavano una unità stilistica e armonica nelle linee architettoniche.

SOLUZIONE AL QUESITO
Alla luce delle considerazioni esposte, si osserva che (in generale) è consentito al proprietario di uno degli appartamenti presenti nel condominio di apporre le inferriate alle finestre. Trattasi, tuttavia, di un diritto che può essere limitato in alcune ipotesi:
*preventiva, cioè in presenza di un regolamento condominiale che limiti l’installazione. In tal caso il singolo dovrà rispettare la clausola, indipendentemente dall’accertamento in concreto dell’impatto delle protezioni in questione sulla conformazione del complesso immobiliare;
* successiva, cioè pur in assenza di regolamento, occorre valutare l’impatto delle inferriate e, di conseguenza, eliminarle in caso di lesioni del decoro dell’edificio.
In conclusione, anche se l’assemblea non può negare nell’immediato l’installazione delle inferriate, tuttavia, possono sorgere problemi dopo l’installazione. Ciò rende necessario accertarsi della presenza di un regolamento e, in assenza, valutare l’impatto dell’installazione con l’amministratore: ad esempio, “l’identico colore delle ringhiere dei balconi, disegno lineare e semplice coerente con la sagoma dell’edificio”. Resta inteso che le limitazioni ai diritti dei condomini, contenute nel regolamento c.d. esterno, devono essere “comunque” formulate in modo espresso o comunque non equivoco (Cass. civ. 10/02/2010, n. 3002). Non basta dunque una generale espressione di divieto poiché, in tal caso, finirebbe per impedire ogni intervento anche di impatto minimo e trascurabile.
In assenza di regolamento, spetterà al giudice valutare l’innegabile necessità di proteggersi rispetto al problema dell’estetica dell’edificio. Su tale ultimo aspetto, ad esempio, la Corte d’Appello di Milano ha sancito la legittimità di una delibera avente ad oggetto l’installazione di inferriate anti intrusione quando, pur esistendo un pregiudizio estetico, questa risulti così modesta e trascurabile da escludere un pregiudizio economico, essendo il lieve mutamento ampiamente compensato dall’utilità derivante a tutti i condomini (App. Milano 22/05/1998, n. 1444).

 

Dalla redazione