Affidamento appalto di lavori a seguito di risoluzione per grave inadempimento | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/12/2024

Affidamento appalto di lavori a seguito di risoluzione per grave inadempimento

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito alle modalità di affidamento di un appalto di lavori a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.

RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO E NUOVO AFFIDAMENTO - Una società aveva comunicato all'ANAC di dover procedere alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’appaltatore, in relazione ad un affidamento di lavori pubblici disposto a seguito di procedura di gara aperta. A tale procedura aveva preso parte un solo appaltatore, pertanto la stazione appaltante era nell’impossibilità di procedere sia allo scorrimento della graduatoria sia all’affidamento del contratto mediante procedura negoziata senza bando per gara andata deserta. 
La società istante chiedeva:
- se la mancanza dei tempi tecnici necessari per l’espletamento di una nuova gara senza incorrere nella decadenza del finanziamento di cui al fondo complementare PNRR, potesse integrare il presupposto dell’estrema urgenza, ai sensi della lett. c) dell'art. 76, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023;
- se, in alternativa, fosse consentito ricorrere all’applicazione dell’art. 216, commi 2 e 3, del D. Leg.vo 36/2023 (richiamato dall'art. 124, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023), e dunque acquisire il parere del Collegio consultivo tecnico, il quale può valutare anche la possibilità di procedere in via diretta all’esecuzione dei lavori.

Considerazioni ANAC
Con il parere del 23/10/2024, n. 56, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- gli interventi relativi agli obiettivi PNRR, sono soggetti alle norme speciali di riferimento, dettate in particolare dal D.L. 77/2021 e dal D.L. 13/2023, nonché alle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici (di cui al D. Leg.vo 36/2023);
- l'art. 76 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dalla norma stessa, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle
dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Leg.vo 36/2023;
- la disposizione della lett. c), dell’art. 76, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, con riguardo alla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, si pone in continuità con le previsioni dell’art. 63 del D. Leg.vo 50/2016;
- in proposito l'ANAC ha più volte rappresentato che tale possibilità costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica, può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma - che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva - e richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi.

Conclusioni
Per quanto sopra, l'ANAC ha concluso che:
- in caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatore, che segua allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica aggiudicata all’unico concorrente in gara, le circostanze sopra indicate, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, ai fini dell’applicazione della lett. c) dell’art. 76, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, ove i tempi occorrenti per l’espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR. Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto;
- con riguardo, invece, alla possibilità di richiedere un parere al Collegio consultivo tecnico, bisogna attenersi alle previsioni degli artt. 215 e ss. del D. Leg.vo 36/2023, le quali individuano chiaramente le competenze del predetto organo e i casi in cui la stazione appaltante può adirlo.

Dalla redazione