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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione
PRODOTTI DA COSTRUZIONE REGOLAMENTO UE CPR - Nella GUUE del 18/12/2024 è stato pubblicato il Regolam. 27/11/2024, n. 3110 che gradualmente sostituirà il Regolam. 09/03/2011, n. 305. Il nuovo Regolamento stabilisce:
- le norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita:
- i requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione;
- i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti o che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione di tali prodotti.
Il provvedimento mira a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l’impatto dei prodotti da costruzione sull’ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.
PRINCIPALI NOVITÀ - Tra le principali novità si segnala:
- la previsione di un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;
- l’introduzione di requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per gli appalti pubblici;
- il sistema di valutazione e verifica della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale;
- incentivi per prodotti a elevate prestazioni ambientali;
- estensione delle norme ai prodotti fabbricati tramite stampa 3D e ai prodotti usati.
DEFINIZIONE DI PRODOTTO DA COSTRUZIONE - Il Regolamento aggiorna la definizione di “prodotto da costruzione”, quale qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi i prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.
CAMPO DI APPLICAZIONE - Il Regolamento si applica ai prodotti da costruzione, compresi i prodotti usati, e ai seguenti elementi:
a) parti essenziali dei prodotti; e
b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti da costruzione, se il fabbricante lo richieda.
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ - Il Capo II disciplina la dichiarazione di prestazione e di conformità che deve essere redatta dal fabbricante in base al modello di cui all’allegato V, prima che il prodotto sia messo sul mercato (art. 13). La dichiarazione comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate elencate all’allegato II. La prestazione comprende l’imballaggio ed è calcolata usando l’ultima versione del software messo a disposizione a titolo gratuito sul sito web della Commissione (art. 15).
MARCATURA CE - Il Regolamento dispone che:
- la marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali e la conformità del prodotto al PCR;
- deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto; se ciò non sia possibile è apposta sull’etichetta applicata al prodotto o all’imballaggio oppure, sui documenti di accompagnamento.
Apponendo la marcatura CE, l’operatore economico si assume la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata e ai requisiti stabiliti dal CPR.
OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI - Il Capo III (artt. 20-30) riporta gli obblighi degli operatori economici e, in particolare per i fabbricanti, i mandatari nominati dai fabbricanti, gli importatori e i distributori. Norme specifiche sono previste le vendite online.
PASSAPORTO DIGITALE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE - Il nuovo provvedimento prevede l’istituzione mediante atti delegati di un sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione, compatibile e interoperabile con il passaporto digitale dei prodotti sostenibili istituito dal Regolam. 1781/2024, senza che sia compromessa l’interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling - BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione.
Il sistema dovrà stabilire:
- modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute nel passaporto digitale di un prodotto esistente;
- procedure per garantire la disponibilità di passaporti digitali;
- requisiti per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, compreso, se richiesto, un sistema di certificazione per verificare tali requisiti;
- norme e procedure relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto;
- norme che garantiscono che il sistema sia accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici (art. 75).
Nel passaporto digitale sono incluse, tra le altre, le seguenti informazioni (art. 76):
- la dichiarazione di prestazione e di conformità e la documentazione fornita in conformità dell’allegato V;
- le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza;
- la documentazione tecnica.
Il passaporto è collegato a uno o più supporti di dati ed accessibile per via elettronica gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità.
INCENTIVI - L’art. 82 prevede l’obbligo per gli Stati membri di attuare incentivi per prodotti con le migliori prestazioni ambientali. Gli incentivi riguardano le categorie di prodotti rientranti nelle classi di prestazione più elevate.
APPALTI VERDI - Requisiti minimi obbligatori di sostenibilità saranno inoltre stabiliti da atti delegati della Commissione europea che dovranno essere applicati nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali (art. 83).
In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono stabilire requisiti di sostenibilità ambientale più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti.
I requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale possono assumere la forma di:
- specifiche tecniche;
- criteri di selezione;
- condizioni di esecuzione dell’appalto;
- criteri di aggiudicazione dell’appalto.
ALLEGATI - Completano il provvedimento i seguenti allegati:
- allegato I - Requisiti di base delle opere di costruzione
- allegato II - Caratteristiche ambientali essenziali
- allegato III - Requisiti dei prodotti
- allegato IV - Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza
- allegato V - Modello per dichiarazione di prestazione e di conformità
- allegato VI - Procedura per la richiesta di valutazioni tecniche europee e per l’adozione del documento per la valutazione europea
- allegato VII - Elenco delle famiglie di prodotti
- allegato VIII - Requisiti dei TAB
- allegato IX - Sistemi di valutazione e verifica
- allegato X - Caratteristiche essenziali di natura orizzontale
- allegato XI - Tavole di concordanza.
ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONE REG. 305/2011 E NORME TRANSITORIE - Il Regolamento si applica a decorrere dal 08/01/2026, con le eccezioni previste dall’art. 96 che invece si applicano dal 07/01/2025 (data di entrata in vigore). Le norme sulle sanzioni (art. 92) si applicheranno a decorrere dal 08/01/2027.
Il Regolam. 09/03/2011, n. 305, viene parzialmente abrogato a decorrere dal 08/01/2026, ad eccezione degli artt. 2, da 4 a 9, da 11 a 18, 27, 28, da 36 a 40, da 47 a 49, 52, 53, 55, da 60 a 64, allegati III e V, che sono abrogati a decorrere dal 08/01/2040.
Al fine di disciplinare il passaggio graduale alla nuova normativa, l'art. 95 prevede norme transitorie disponendo, tra l’altro:
- la validità delle norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea in conformità al Reg. 305/2011 fino a quando non saranno ritirati o altrimenti abrogati;
- la graduale introduzione delle nuove specifiche tecniche armonizzate;
- la possibilità per un tempo limitato di immettere sul mercato i prodotti conformi al Regolam. 305/2011.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del Regolam. 3110/2024.