Divieto di pantouflage: in vigore il regolamento di vigilanza ANAC | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL8409

Flash news del
20/12/2024

Divieto di pantouflage: in vigore il regolamento di vigilanza ANAC

In materia di divieto di pantouflage, il Regolamento che disciplina il potere di vigilanza e sanzionatorio dell'ANAC è in vigore dal 19/12/2024.

Con la Delib. ANAC 25/09/2024, n. 493-bis è stato adottato il Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
Tale Regolamento è entrato in vigore il 19/12/2024 (i.e. il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo comunicato nella G.U. del 18/12/2024, n. 296). 
Il Regolamento si applica anche alle segnalazioni pervenute prima della sua entrata in vigore, rispetto alle quali non sia stata ancora spedita alle parti la comunicazione di avvio del procedimento, ad eccezione di quelle relative ad incarichi rispetto a cui sia decorso il periodo di 3 anni dalla cessazione dell’incarico pubblico.

Il Regolamento disciplina i procedimenti dell’ANAC concernenti l’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio, nel caso di violazioni dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Leg.vo 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage).

In particolare, il Regolamento contiene disposizioni concernenti:
- il diritto di accesso agli atti dell'ANAC;
- il responsabile del procedimento;
- le comunicazioni;
- la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza e sanzionatoria;
- l'attività di vigilanza e sanzionatoria d’ufficio e su segnalazione;
- le modalità di presentazione della segnalazione;
- l'ordine di priorità delle segnalazioni;
- le segnalazioni anonime;
- l'improcedibilità delle segnalazioni;
- l'archiviazione delle segnalazioni;
- i rapporti tra procedimento di vigilanza e sanzionatorio e giudizio pendente;
- la fase preistruttoria;
- l'avvio del procedimento;
- la fase istruttoria;
- le audizioni;
- le ispezioni;
- la sospensione dei termini del procedimento;
- la comunicazione delle risultanze istruttorie;
- la conclusione del procedimento;
- il rinvio ai principi e disposizioni della L. 689/1981;
- la tutela dei dati personali.

Sul tema, si vedano anche la Linee guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, di cui alla Delib. ANAC 25/09/2024, n. 493 (Divieto di pantouflage: l'ANAC ha adottato le Linee guida n. 1 ).

Dalla redazione