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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/12/1992, n. 498
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- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
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- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267
- Sent. Corte Cost. 12/09/1995, n. 424
- D.L. 14/01/1994, n. 26 (L. 01/03/1994, n. 153)
- L. 05/01/1994, n. 36
- L. 24/12/1993, n. 560
- D.L. 05/10/1993, n. 398 (L. 04/12/1993, n. 493)
- Sent. Corte Cost. 09/07/1993, n. 308
- D.L. 18/01/1993, n. 9 (L. 18/03/1993, n. 67)
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Art. 1.1. La facoltà di contrarre mutui con il concorso anche parziale dello Stato, prevista dalle leggi sotto indicate, è sospesa fino al 31 dicembre 1993, fatto salvo quanto disposto al comma 2; le somme derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa per l'anno 1993 sono iscritte in bilancio nell'esercizio successivo a quello di scadenza delle autorizzazioni medesime: a) legge 24 marzo 1989, n. 122, recante «Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393»; b) legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»; c) legge 4 agosto 1990, n. 240, recante «Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità»; d) legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante «Disposizioni in materia di trasporti», limitatamente all'importo di lire 500 miliardi di mutui da contrarre nel 1992; |
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Art. 2.1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonché per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione de |
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Art. 3.1. Per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'art. 65, primo comma, L. 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferi |
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Art. 4.1. Per l'anno scolastico 1993-1994, le nomine relative alla copertura dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive, determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte nel limite dell'80 per cento della consistenza delle predette dotazioni organiche e sempreché i docenti così nominati siano utilizzabili in posti che altrimenti andrebbero conferiti per supplenza annuale. 2. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, di cui all'articolo 65 del D.P.R. 31 magg |
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Art. 6.1. Per la predisposizione e l'attuazione dei progetti tesi a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione ed a contenere la spesa, il comitato metropolitano istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugn |
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Art. 7.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti o acquistati ai sensi |
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Art. 8.1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l |
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Art. 9.1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato. 2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. 3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i princìpi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi |
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Art. 10.1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'arti |
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Art. 11.1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonché per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività. 2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è aut |
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Art. 12.1. N11 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; |
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Art. 14.1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall' |
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Art. 15.1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziate con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per |
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Art. 16.1. Il comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente: |
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Art. 17.1. A valere sui fondi stanziati dall'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII dell |
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