Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 26/02/1992, n. 211
- Sentenza C. Cost. 19/11/1992, n. 462
- L. 23/12/1992, n. 498
- D.L. 04/10/1996, n. 517 (L. 04/12/1996, n. 611)
- D.L. 30/12/1997, n. 457 (L. 27/02/1998, n. 30)
- L. 23/12/1998, n. 448
- L. 07/12/1999, n. 472
- L. 01/08/2002, n. 166
- D.L. 25/11/2015, n. 185
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Art. 1.1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di “tramvie” N6, a con |
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Art. 2.1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche d |
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Art. 3. |
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Art. 4.1. In carenza di tempestive iniziative dei soggetti competenti di cui all'articolo 3, |
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Art. 5.1. I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'articolo 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonché per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione |
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Art. 6.1. Ferme restando le competenze di cui al testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni, ai |
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Art. 7.1. L'erogazione dei finanziamenti di competenza statale di cui all'articolo 9 è |
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Art. 8.1. I soggetti attuatori sono autorizzati, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni sul mercato interno ed internazionale, previa approvazione del Ministro del tesoro e con eventuale previs |
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Art. 9.1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della pr |
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Art. 10.1. Gli enti indicati all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere “mutui della durata massima di 10 anni” N4 garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalità indicate al medesimo articolo 8, nonché per la realizzazione di sistemi ferr |
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Art. 11.1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento «Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali, dalle ferrovie in concessione e in gestione governativa e da consorzi pubblici per il servizio dei mutui accesi per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti e aeroportuali e di collegamento ferroviario con aree aeroportuali ed espositive, nonché trasporti rapidi di massa e programmi integrati urbani (limiti di impegno)». |
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