Sent.C. Cass. 13/02/2009, n. 3648 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP8465

Sent.C. Cass. 13/02/2009, n. 3648

51659 51659
1. Appalti ll.pp. - Capitolato generale - Valore normativo e vincolante - Solo per gli appalti dello Stato - Valore contrattuale per gli appalti di enti pubblici diversi (regolamentabili anche da un Capitolato speciale)
1. Le norme del Capitolato generale per gli appalti oo.pp. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un Capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. È, quindi, consentito all’ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all’art. 4 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, con conseguente inesistenza della «mora debendi» presupposta dalla norma.

1. Conf. Cass. 29 febbraio 2008 n. 5433 [R=W29F085433]; 10 maggio 2005 n. 9747 R. 1a. (CAG.1) - Sul valore normativo del Capitolato generale oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362] (al quale corrisponde il vigente D.M. 19 aprile 2000 n. 145), vincolante solo per gli appalti dello Stato, e sulla sua validità per enti pubblici diversi dallo Stato condizionata al suo recepimento contrattuale o a specifica legge, ved. Cass. 5 marzo 2008 n. 5965 R e 10 agosto 2007 n. 17635 R e 18 maggio 2007 n. 11655 R (Valore normativo e vincolante solo per appalti dello Stato e valore contrattuale per altri enti pubblici); 17 aprile 2007 n. 9137 R (Il Capitolato generale ha invece valore contrattuale per enti pubblici diversi dallo Stato - Contratto d’appalto di servizi stipulato da ente locale - Rinvio alla normativa ll.pp. - Conseguent e esecuzione d’ufficio ex art. 340 L. 1865/2248, All. F in caso di negligente conduzione lavori - Legittimità); 6 novembre 2006 n. 23670 R (Il Capitolato generale può assumere efficacia obbligatoria per appalti di enti pubblici - Condizioni); 27 giugno 2006 n. 14817 R; 21 febbraio 2006 n. 3768 R; 10 maggio 2005 n. 9747 R (Valore normativo per contratti con lo Stato e non con enti pubblici - Conseguenze per interessi moratori); 7 maggio 2004 n. 8649 [R=W7MA048649] (Il capitolato generale ha valore normativo e vincolante solo per appalti dello Stato e valore contrattuale per appalti di enti pubblici); 19 marzo 2004 n. 4036 [R=W19M044036] e 29 gennaio 2002 n. 1066 R; 27 febbraio 2001 n. 2839 R; 7 giugno 2000 n. 7705 R; 14 dicembre 1999 n. 14018 R (In caso di giudizio per controversie in un appalto di opera pubblica affidata da un ente pubblico con richiamo al Cap. gen. oo.pp. che vi ha quindi natura contrattuale, va esclusa la deroga della competenza ordinaria a favore di quella arbitrale); 3 settembre 1999 n. 9279 [R=W3S999279]; 16 aprile 1999 n. 3802 R e S.U. 8 giugno 1998 n. 5612 R (Fattispecie per E.A.A.P., Ente Autonomo Acquedotto Pugliese); 21 giugno 2000 n. 8420 R (Il Cap. gen. richiamato nel contratto d’appalto di un Comune ha valore contrattuale); S.U. 28 maggio 1998 n. 5289 R e 7 luglio 1997 n. 6100 R (Fattispecie per un Comune); 22 luglio 1996 n. 6569 R (Il Cap. gen. richiamato in un contratto d’appalto di ente pubblico può avere valore normativo se la sua adozione è prescritta da una legge); 12 dicembre 1994 n. 10596 R e 1 aprile 1994 n. 3214 R e 23 marzo 1988 n. 2531 R [Il Cap. gen. ha valore normativo e vincolante solo per gli appalti dello Stato mentre ha valore contrattuale negli appalti affidati da enti pubblici (i cui appalti sono regolabili anche da un capitolato speciale: Cass. 19 marzo 2003 n. 4036 R]. Ved. anche «Il Capitolato generale: natura normativa o contrattuale» e «Due astrusi articoli (n. 32 e 33) del Capitolato generale». Il Capitolato generale, D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362] è stato abrogato dall’art. 231, lett. i) del nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 Ra far data dal 28 luglio 2000, giorno di entrata in vigore del detto Regolamento ed in cui è entrato in vigore (ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L. Merloni, L. 11 febbraio 1994 n. 109 R) anche il nuovo Capitolato generale ll.pp., D.M. 19 aprile 2000 n. 145. Quest’ultimo è rimasto in vigore anche dopo la pubblicazione del nuovo «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 R.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) [R=DPR106362]

Dalla redazione