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Sent.C. Cass. 21/06/2000, n. 8420

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1. Appalti oo.pp. - Capitolato generale - Richiamato nel contratto d'appalto di un Comune - Valore contrattuale - Conseguenze.
1. Qualora in un contratto d'appalto stipulato a seguito di gara d'appalto per licitazione privata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.P.R 16 luglio 1962 n. 1063 fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non v'é necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà, dei contraenti trova già la sua espressione "per relationem perfectam" nel richiamo pattizio. In tal caso la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa. Ne segue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così, come gli interventi abrogativi della Corte costituzionale, non possono alterare il regime pattizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale.


(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 43 e 47)[R=DPR106362,A=43]

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