FAST FIND : GP8219

Sent. C. Cass. 07/05/2008, n. 11202

51413 51413
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Spazi riservati - Condizioni
1. In tema di spazi riservati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione, il vincolo previsto al riguardo dalla L. 42/1150, art. 41 sexies, introdotto dalla L. 67/765, è subordinato alla condizione che l’area scoperta esista e non sia stata adibita a un uso incompatibile con la sua destinazione: qualora lo spazio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a parcheggio in corso di costruzione e sia stato invece utilizzato per realizzarvi manufatti od opere di altra natura, non può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai sorto, ma semmai a quella risarcitoria, atteso che il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto alcuna porzione dello stesso.

1. Conf. Cass. 22 febbraio 2006 n. 3961 R 18 aprile 2003 n. 6329;R 27 ottobre 1995 n. 11194 R 1a. Sull’attività edilizia relativa ai parcheggi ved. Cass. 26 ottobre 2007 n. 22496 R (Responsabilità del costruttore-venditore per la mancata destinazione dell’area prevista a parcheggio); 6 settembre 2007 n. 18691 R (Diritto d’uso del parcheggio per legge in contrasto col contratto - A chi spetta l’integrazione del prezzo) 1n. L. 17 agosto 1942 n. 1150 - Art. 41 sexies: ved. Cass. 3 marzo 2008 n. 5741 R
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies (1n)] R

Dalla redazione