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Sent. C. Cass. 22/02/2006, n. 3961

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - Spazi riservati ex L. 42/1150 - Destinazione di aree diverse da quelle previste in concessione edilizia - Inammissibilità.
1. Ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, trattandosi di modalità entrambe idonee a soddisfare l'esigenza, costituente la ratio della norma, di soddisfazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione; peraltro, non è consentito al giudice, sindacando le scelte compiute in proposito dalla P.A., attribuire agli acquirenti di singole unità immobiliari il diritto di impiegare come parcheggio uno spazio diverso da quello destinato a tale uso secondo la prescrizione della concessione edilizia.

1. Ved. Cass. 8 ottobre 2004 n. 20032; [R=W8O0420032] 3 luglio 1999 n. 6894 R. 1a. - Ved. Cass. S.U. 15 giugno 2005 n. 12793 R
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies (n)] R

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