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Sent. C. Cass. 26/10/2007, n. 22496

51275 51275
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Mancata destinazione dell’area prevista a parcheggio - Responsabilità del costruttore-venditore
1. Riguardo alle aree destinate a parcheggio negli edifici, ai sensi dell’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, il costruttore-venditore è responsabile verso gli acquirenti per la mancata destinazione a parcheggio dell’area all’uopo prevista nella licenza edilizia, anche se il detto costruttore-venditore, a seguito della vendita di tutte le unità abitative, non ha conservato più alcun diritto sull’area vincolata, non rilevando quest’ultima circostanza sull’accertamento dell’inadempimento contrattuale né sulla sua eventuale condanna al risarcimento del danno per equivalente. Infatti, una volta indicata dal costruttore, al fine di ottenere il rilascio della licenza edilizia, l’area destinata a parcheggio, a seguito dell’atto di concessione «ad aedificandum», rimane assoggettata al vincolo di destinazione, che non può essere modificato consensualmente dalle parti in sede di vendita delle singole unità abitative.

1a. Ved. Cass. 6 settembre 2007 n. 18691R
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies)R

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