Sent. C. Cass. 06/09/2007, n. 18691 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP8071

Sent. C. Cass. 06/09/2007, n. 18691

51265 51265
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Diritto d’uso per legge in contrasto col contratto - Integrazione del prezzo - A chi spetta
1. Riguardo agli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni ai sensi dell’art. 18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, qualora operi, le legge, a favore degli acquirenti delle singole unita abitative il diritto d’uso del parcheggio in contrasto con la volontà contrattuale, il diritto all’integrazione del prezzo, che ha a funzione di riequilibrare il sinallagma funzionale del contratto, spetta al venditore originario ma non al terzo eventuale successivo acquirente dell’area, che è estraneo al contratto intercorso fra venditore ed acquirenti.

1. Conf. Cass. 9 settembre 2003 n. 13143.R 1a. Sull’attività edilizia relativa ai parcheggi ved. C. Stato V 29 marzo 2006 n. 1608 R (Ai sensi dell’art. 9, c. 1, L. 24 marzo 1989 n. 122, i proprietari degli immobili di un fabbricato possono realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari nei locali del piano terra o nel sottosuolo dello stesso fabbricato o nell’area comune esterna); Cass. 24 febbraio 2006 n. 4264 R (In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l’art. 12, c. 9, L. 28 novembre 2005 n. 246, che ha modificato l’art. 41 sexies, L. 17 agosto 1942 n. 1150, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro); 22 febbraio 2006 n. 3961 [R=W22F053961] (Vincolo di destinazione di spazi riservati ai parcheggi ex L. 1942 n. 1150 - Inammissibilità di destinazione di aree diverse da quelle previste in concessione edilizia); C. Stato VI 10 febbraio 2006 n. 551 R(Costruzione di parcheggi nel sottosuolo o piano terra di immobili esistenti - Ammissibilità); Cass. 23 gennaio 2006 n. 1221 R (L’obbligo previsto dalle norme vigenti - secondo cui, nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione - si riferisce solo agli spazi che si trovino in detta proporzione con la costruzione e non ad altri eventuali ed ulteriori); S.U. 15 giugno 2005 n. 12793 (Parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo ex art. 18 L. 1967 n. 765 - Non soggetti a vincolo pertinenziale a favore di unità immobiliari del fabbricato); 23 marzo 2004 n. 5755 R (1. Vincolo di destinazione degli spazi relativi ai parcheggi - Diritto reale d’uso sulle aree a parcheggio - Efficacia erga omnes. - 2. Inosservanza da parte del costruttore venditore del vincolo di destinazione a parcheggio delle aree accessorie - Conseguenze); 24 novembre 2003 n. 17882;R 9 settembre 2003 n. 13143;R 22 agosto 2003 n. 12342 R (Legittimità della vendita separata dell’unità abitativa e dell’area per parcheggio); 18 luglio 2003 n. 11261 R (In tema di aree destinate a parcheggio interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, il vincolo di natura pubblicistica imposto (dalle relative norme) che riserva l’uso diretto dei relativi spazi alle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari del fabbricato, non comporta anche l’obbligo della cessione in proprietà da parte dell’originario costruttore dell’intero edificio).
(L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18)R

Dalla redazione