Sent. C. Stato 29/01/2008, n. 271 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 29/01/2008, n. 271

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Volumetria - Computo - Volume che supera piano campagna e non la cubatura sottostante
1. Ai fini del computo della volumetria del fabbricato è computabile il volume che superi il piano di campagna o quello che sopravanza lo sbancamento del livello zero, non già la cubatura sottostante, come deve essere considerato il piano seminterrato, questo, in particolare, è tale, quindi, se in ogni sua parte rimane al di sotto del piano di campagna o del livello zero di sbancamento, essendo compatibile con tale situazione, nei limiti ritenuti dalle norme comunali, che parte della struttura sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero, che rimanga scoperta in larghezza per realizzare un accesso dall’esterno.

1. Conf. C. Stato V 4 agosto 1986 n. 390. [R=WCS4AG86390] 1a. Riguardo alla volumetria ai fini della concessione edilizia ved. C. Stato V 27 giugno 2006 n. 4117 R (Costruzione abusiva preesistente sull’area edificabile interessata - Rilevanza come volumetria ai fini della concessione edilizia); V 23 agosto 2005 n. 4385 R (Calcolo della volumetria ai fini della concessione edilizia per ulteriore edificazione di area già edificata - Criterio); V 12 luglio 2005 n. 3777 R (1. Volumetria per ulteriore edificazione di area edificabile già utilizzata - Condizioni. - 2. Volumetria per frazionamento area edificabile - Criterio); V 10 maggio 2005 n. 2328 R (Utilizzazione del suolo già utilizzato in base a concessione edilizia - Impossibilità); IV 31 gennaio 2005 n. 217 R (Laddove la normativa urbanistica prescrive limiti di volumetria il vincolo di un’area discende per legge dalla sua utilizzzazione in base alla concessione edilizia); V 16 settembre 2004 n. 6038 [R=WCS16S046038] (Volumetria - Nozione di volumi tecnici: sono i volumi essenziali, per funzione e dimensioni, ai fini della utilizzazione della costruzione, e non pure i volumi destinati allo svolgimento di funzioni complementari); V 23 marzo 2004 n. 1525 R e V 30 ottobre 2003 n. 6734 R (Nozione di contiguità dei fondi nel caso di asservimento di un’area per consentire l’edificazione nella volumetria di progetto ai fini del rilascio della concessione edilizia). Sono stati enunciati i seguenti principi. 1. Nel calcolo della volumetria ai fini del rilascio della concessione edilizia devono comprendersi anche i locali interrati [C. Stato V 15 giugno 2001 n. 3176 R (Si fa eccezione per opere di modeste dimensioni da utilizzare saltuariamente, come p.e. cantine, garage al servizio di un appartamento); Cass.pen. III 27 settembre 1999 n. 11011 [R=WP27S9911011]. Ma vi sono sentenze contrarie secondo le quali il volume dei locali interrati non va computato (C. Stato V 1 luglio 2002 n. 3589; R IV 3 maggio 2000 n. 2614 R). E deve tenersi conto anche delle strutture prefabbricate e delle opere necessarie (C. Stato V, Ord.caut. 18 gennaio 2000 n. 146 R); e pure di porticati e sottotetto (C. Stato V 14 ottobre 1998 n. 1467 R V 13 maggio 1997 n. 483 R; V 21 ottobre 1992 n. 1025 [R=WCS21O921025)]. 2. La volumetria realizzabile su un’area edificabile già parzialmente edificata deve essere calcolata come differenza fra la cubatura complessiva ammessa e quella del fabbricato preesistente (C. Stato V 28 febbraio 2001 n. 1074 R; IV 6 settembre 1999 n. 1402 [R=WCS6S991042]). 3. Ai fini del calcolo della volumetria si tiene conto dell’asservimento o trasferimento di aree [C. Stato V 3 marzo 2003 n. 1172 R (L’asservimento della volumetria realizzabile su un lotto a favore di un altro al fine di consentire in questo una edificabilità maggiore è possibile soltanto se i lotti hanno la stessa destinazione urbanistica); V 8 luglio 2002 n. 3778; R V 22 novembre 2001 n. 5928; R IV 15 febbraio 2001 n. 731; R V 28 giugno 2000 n. 3637 R(1. Sul trasferimento di volumetria da un fondo all’altro ai fini del rilascio della concessione edilizia. - 2. Sulla cessione di cubatura dal proprietario di un fondo confinante per consentire il rilascio della concessione edilizia al vicino - 3., 4. e 5. Sugli effetti del trasferimento di volumetria da un’area ad altra area); IV 15 luglio 1999 n. 1246 R (Un proprietario di un fondo può utilizzare la volumetria edificabile sul proprio fondo anche cedendola a favore di altro proprio fondo contermine o del proprietario di altro fondo contermine, affinché questi possano avere una maggiore volumetria edificabile); V 10 febbraio 2000 n. 749; R Cass. 12 settembre 1998 n. 9081 R (Per la cessione della cubatura del proprietario confinante è sufficiente la sottoscrizione del progetto); Cass. 8 aprile 1998 n. 3642 R e C. Stato V 30 marzo 1994 n. 193 R e V 4 gennaio 1993 n. 26 R (Cubatura della costruzione eccessiva rispetto all’area disponibile: soluzione mediante asservimento di parte del fondo limitrofo); V 21 gennaio 1997 n. 63 R (Sulla volumetria e la inedificabilità delle aree asservite); V 17 maggio 1996 n. 564 R (Dal calcolo della volumetria per una concessione edilizia deve essere esclusa l’area già considerata per precedente concessione); V 16 marzo 1995 n. 413 R (Ai fini del calcolo della volumetria nel caso di area asservita ad altra si ha una perdita parziale di capacità edificatoria); V 26 novembre 1994 n. 1382 R 4. Ai fini del rilascio della concessione edilizia, bisogna rifarsi agli indici volumetrici fissati direttamente dalla legge oppure dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione [Cass. 24 ottobre 2001 n. 13099 R (Gli indici suddetti non rappresentano misure assolute bensì limiti massimi che non possono essere superati); V 26 giugno 1996 n. 800 R (I limiti ex art. 17, L. 1967 n. 765 non sono applicabili a fabbricato industriale)]. 5. Per la determinazione della volumetria ammissibile in una zona del piano regolatore devono essere computati anche i preesistenti edifici (C. Stato IV 6 settembre 1999 n. 1402). [R=WCS6S991492]

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