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Sent. C. Stato 17/05/1996, n. 564

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Annullamento d'ufficio con procedimento ex art. 8 D.L. 1982 n. 9. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Calcolo della volumetria - Area già considerata per precedente concessione - Esclusione di calcolo per successiva concessione.
1. La finalità della procedura di cui all'art. 8 ultimo comma D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla L. 25 marzo 1982 n. 94, ai fini dell'annullamento d'ufficio della concessione edilizia conseguita per silenzio, è quella di consentire all'interessato un minimo di contraddittorio, offrendogli la facoltà, qualora si tratti di vizi emendabili, di sanarli, apportando al progetto le modifiche richieste dall'Amministrazione; pertanto, l'applicabilità della norma incontra un limite di carattere squisitamente logico, essendo ovvio che non possa pretendersi alcun intervento da parte dell'Autorità amministrativa competente allorquando la edificabilità sia assolutamente esclusa. 2. Un'area già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia agli effetti del computo della volumetria realizzabile non può essere considerata libera, neppure in parte, ai fini del rilascio di una seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, a prescindere dalle vicende concernenti la proprietà dei terreni, né assume alcuna rilevanza, ai fini del computo della volumetria, il fatto che la proprietà dell'area sia stata trasferita ad altri, o che l'edificio insista su una parte del lotto catastalmente divisa.

2. Ved. C. Stato V 15 ottobre 1986 n. 542 [R=WCS15O86542] e 15 gennaio 1986 n. 38.[R=WCS15GE8638] 1a. e 2a. Come nota 1a. a C. Stato V 18 gennaio 1996 n. 53.R
D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, art 8 u.c. ; L. 25 marzo 1982 n. 94 R

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