Sent.C. Cass. 20/01/1994, n. 518 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/01/1994, n. 518

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1. Appalti oo.pp. - Cauzione - Restituzione della cauzione o estinzione della fidejussione - Termine previsto dall'art. 5 della L. n. 741/1981 - Applicabilità ai rapporti in corso. 2. Appalti oo.pp. - Cauzione - Termine per l'approvazione del certificato di collaudo, scaduto - Automatica estinzione della polizza cauzionale - Pattuizione contraria - Nullità.
1. In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto, determinando normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 C.c.), al decreto del quale, nell'inerzia dell'Amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fidejussione, prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, tale norma ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione od all'estinzione della garanzia. 2. In tema di appalto di opera pubblica, una volta scaduto il termine previsto dall'art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741, per l'approvazione del certificato di collaudo (o di quello di regolare esecuzione dei lavori), le polizze cauzionali, rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, devono ritenersi automaticamente estinte, con la conseguente liberazione dell'appaltatore-debitore dall'obbligazione del pagamento di premi alla società assicuratrice, anche se detto debitore non sia in grado di consegnare a quest'ultima gli originali delle polizze, né una dichiarazione liberatoria, non potendo il rapporto di garanzia perdurare nel venir meno del suo fondamento causale ed essendo nulla, a norma dell'art. 1418 C.c., un'eventuale pattuizione contraria.

1. Ved. Cass. 10 dicembre 1992 n. 13093 R (Nel senso che l'art. 5 della legge n. 741/1981 non si applica agli appalti di opere pubbliche nei quali l'ultimazione dei lavori è avvenuta anteriormente alla sua entrata in vigore). 2. Contra, Cass. 24 giugno 1992 n. 7721 R (Nel senso che l'appaltatore - indipendentemente dall'eventuale suo diritto ad ottenere la restituzione della cauzione - è vincolato fino alla certificazione del collaudo, se in tal senso è il contratto di polizza).
C.c. art. 1183, 1418; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5[R=L74181,A=5]

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