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Sent.C. Cass. 11/05/1998, n. 4728

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1. Appalti oo.pp. - Gare - A.T.I. - Rapporti fra le imprese - Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo - Recesso di una delle imprese mandanti - Ammissibilità - Conseguenza - Cessione del contratto alla capogruppo o cessione dei crediti maturati dall'impresa receduta - Esclusione - Azionabilità dei crediti dell'impresa receduta nei confronti della capogruppo.
1. L'associazione temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche (Legge n. 584 del 1977) è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito da una o più imprese, collettivamente, ad altra impresa “capogruppo” legittimata a compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e produttiva di effetti giuridici direttamente nei confronti delle imprese mandanti sino all'estinzione del rapporto, salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi (con riguardo, in particolare, agli adempimenti fiscali ed agli oneri sociali). Pur in assenza di una espressa disciplina legislativa, il recesso dell'impresa mandante deve ritenersi consentito, al di là del nomen iuris utilizzato (nella specie, quello, improprio, di scioglimento consensuale dell'associazione, trattandosi di associazione tra due sole imprese), senza che l'esercizio di tale facoltà determini, peraltro, la nascita di alcun rapporto diretto tra l'amministrazione e l'impresa receduta (sì che la stipula di una nuova convenzione, tra amministrazione e “capogruppo”, contenente l'indicazione del subingresso di quest'ultima in tutti i rapporti facenti capo all'impresa mandante va interpretata, se non come inutiliter datum, come mera presa d'atto dello scioglimento del rapporto interno nei confronti della sola impresa receduta, non potendo tale nuova convenzione produrre alcun particolare effetto giuridico sull'assetto dei rapporti contrattuali esterni), così che, nella particolare ipotesi di associazione di due sole imprese, l'impresa capogruppo è tenuta a continuare, da sola o previa sostituzione dell'impresa receduta, l'esecuzione del contratto nei confronti dell'amministrazione, trattandosi di mandato conferito non solo nell'interesse anche del mandatario, ma pure in quello, preminente, dell'amministrazione committente, senza che la successione della capogruppo in tutti i rapporti della mandante receduta possa integrare gli estremi della cessione di contratto, ovvero dar luogo ad una cessione in suo favore dei crediti maturati dall'impresa mandante per i lavori da essa eseguiti e contabilizzati, tale pretesa creditoria dovendo esser fatta valere, da parte di quest'ultima, nei soli rapporti interni con la capogruppo, ai sensi dell'art. 1713 C.c., secondo cui il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che, per suo conto, ha ricevuto a causa del mandato stesso.

1. La L. 8 agosto 1977 n. 584 è stata abrogata dall'art. 36, 1° c., del vigente D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406[R=DLG40691]; ai suoi artt. 20, 21, 22 e 23 che trattano della A.T.I. corrispondono gli artt. 22, 23 e 25 del D.L.vo 406/91.
(Cod. civ. artt. 1713, 1723 e 1726; L. 8 agosto 1977 n. 584)[R=L58477]

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