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Sent.C. Cass. 16/05/2002, n. 7181

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1. Appalti ll.pp. - Responsabilità di amministrazione appaltante - Dovere di buona fede, correttezza e cooperazione. 2. Appalti ll.pp. - Cauzione definitiva - Polizza - Automatica estinzione alla scadenza del termine per l'approvazione collaudo.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, il dovere di cooperazione dell'amministrazione non ha carattere autonomo, ma va inteso come mezzo rispetto al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore, ossia l'esecuzione dell'opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, sebbene da posizioni contrapposte. Pertanto, il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto impone all'amministrazione stessa di osservare tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'appaltatore senza rappresentare per essa un apprezzabile sacrificio, e senza che la stessa sia tenuta al compimento di attività eccezionali per rimuovere ostacoli sopraggiunti ed imprevedibili. (Nella specie, l'appaltatore-costruttore di alloggi popolari si doleva del fatto che l'amministrazione committente non era intervenuta presso le locali autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico contro i provvedimenti di requisizione del sindaco e della mancata impugnazione dei provvedimenti stessi dinanzi al giudice amministrativo. 2. La scadenza del termine semestrale (o del diverso termine prorogato dal capitolato speciale), previsto dall'art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 per l'approvazione del certificato di collaudo, comporta l'automatica estinzione delle polizze cauzionali rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, restando irrilevante che la decadenza non sia stata fatta valere autonomamente dalla compagnia assicuratrice, prima della domanda dell'appaltatore diretta a conseguire il saldo dell'appalto, ma solo in via di eccezione, né questo può essere elemento di qualche significato ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità per inadempimento dell'appaltatore e di una conseguente inoperatività dell'estinzione della garanzia fideiussoria.

1. Conforme a Cass. 26 agosto 1997 n. 8014R. 2. Conforme a Cass. 25 febbraio 1998 n. 2068R. L'art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 è uno degli articoli di detta legge abrogati dall'art. 231 del Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554R; dell'approvazione del collaudo tratta ora l'art. 199, comma 3 di detto Regolamento.
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5)[R=L74181,A=5]

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