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Sent.C. Cass. 18/02/2008, n. 3950

51341 51341
1. Appalti ll.pp. - Subappalto o cottimo - Non autorizzato dalla P.A. - Divieto ex art. 21 L. 1982/646 - Conseguente nullità del contratto
1. L’art. 21 della L. 13 settembre 1982 n. 646, che vieta all’appaltatore di opere pubbliche di cedere in subappalto o a cottimo l’esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l’autorizzazione dell’autorità competente, prevedendo a carico del contravventore la sanzione penale dell’arresto e dell’ammenda, è una disposizione che, inserita in una legge contenente anche norme di prevenzione di carattere patrimoniale per la lotta contro la criminalità organizzata e mafiosa, è chiaramente finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa (o della criminalità organizzata) nella esecuzione di opere pubbliche. Ne deriva che, in mancanza di siffatta preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418 Cod. civ., che sancisce la nullità (virtuale) dei contratti contrari a norme imperative, quando dalla legge non sia diversamente disposto.

1. Conf. Cass. 18 novembre 1997 n. 11450 R Ved. Cass. 16 luglio 2003 n. 11131.R 1a. Sul subappalto nei lavori pubblici e la necessità di sua autorizzazione ved. C. Stato V 21 ottobre 2007 n. 5906 [R=WCS21O075906](1. Il subappalto deve essere autorizzato - Tempi. - 2. Poiché il contratto d’appalto è stipulato dall’A.T.I. e non dalle imprese associate è fisiologico che queste non abbiano, mediante contratti di subappalto, obbligazioni di cui non sono direttamente titolari). 1n. Codice civile - Art. 1418: ved. Cass. 5 febbraio 2008 n. 2670.R L. 13 settembre 1982 n. 646 - Art. 21 (c.1) Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con l’arresto (omissis). Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto (omissis). E data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. (c.2) L’autorizzazione prevista dal comma precedente è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori. (Omissis).
[Cod. civ. art. 1418 (1n); L. 13 settembre 1982 n. 646, art. 21 (1n)] R

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