Sent. C. Cass. 24/11/2003, n. 17882 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 24/11/2003, n. 17882

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggio - Area destinata - Acquirente di una parte dell’area - Facoltà di recintarla o di edificarvi un box - Condizioni.
1. Il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione (art. 41 «sexies», L. n. 1150 del 1942), configura una limitazione legale della proprietà, di natura pubblicistica, in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, titolari del diritto reale d’uso della medesima, il quale non impedisce che il proprietario dell’area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull’intera area, o su parti di essa, fermo restando il succitato diritto d’uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato, che tuttavia non esclude la facoltà dell’acquirente di una parte dell’area, di recintarla, o anche di edificare un box, se ciò non sia espressamente vietato dal regolamento condominiale e non leda il concorrente diritto degli altri condomini di utilizzare il bene comune in riferimento alla finalità consistente nel parcheggio dell’auto.

1a. (ATED-PARK) - Ved. Cass. 18 marzo 2003 n. 11261 [R=W18M0311261]
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexies)

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