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Sent.C. Cass. 11/12/2007, n. 25943

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1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Certificato - Natura di accertamento tecnico di parte non vincolante l’appaltatore
1. Il certificato di collaudo, previsto dall’art. 104, R.D. 25 maggio 1895 n. 350 rappresenta null’altro che un giudizio, che il tecnico incaricato del collaudo dell’opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto esprime in rapporto all’obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell’arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l’appaltatore e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità dell’appaltatore per vizi e difformità dell’opera, a meno che le parti non concordino di accettare a priori le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro.

1a. Sul certificato di collaudo di un appalto di lavori pubblici e sulla relazione riservata del collaudatore ved. Cass. 11 dicembre 2007 n. 25943 R(Natura del certificato di collaudo ex art. 4, R.D. 1895/350). 1c. All’art. 104 del vecchio Regolamento ll.pp., R.D. 1895/350 corrisponde l’art. 199 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
[R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 104 (1c)] [R=RD25MA95]

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