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Sent.C. Cass. 08/07/1995, n. 7550

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Domande dell'appaltatore - Procedura amministrativa preventiva di risoluzione - Omessa instaurazione - Impossibilità della domanda - Eccezione della P.A. - Necessità. 2. Appalti oo.pp. - Controversie - Domande dell'appaltatore - Procedura amministrativa preventiva di risoluzione - Necessità - Rispetto artt. 1374 e 1375 Cod. civ. - Obbligo della P.A. - Operatività anche per il collaudo - Ritardo irragionevole senza emissione di provvedimenti - Azione dinanzi all'A.G.O. - Diritto dell'appaltatore.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa instaurazione della procedura di risoluzione in via amministrativa della controversia ai sensi degli artt. 42 Capitolato generale per le opere pubbliche (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063) e 23 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, determina, al pari del mancato esperimento delle riserve, l'improcedibilità della domanda dell'appaltatore solo quando tale omissione abbia costituito oggetto di eccezione in senso stretto dell'Amministrazione. 2. In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, per cui le domande dell'appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto non sono proponibili davanti agli arbitri od al giudice ordinario se prima non si sia avuta la definizione della controversia amministrativa, vanno applicate alla luce del principio generale, valido anche per il collaudo, che la Pubblica amministrazione è tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto delle norme dettate dagli artt. 1374 e 1375 Cod. civ. e non può pertanto ritardare sine die le sue determinazioni paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte, cosicché, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, il non aver adottato alcun provvedimento denuncia per sé il rifiuto dell'Amministrazione ed il suo inadempimento e l'appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine.

1. Ved. Cass. 4 luglio 1969 n. 2449.[R=W4L692449] 2. Ved. Cass. 26 ottobre 1992 n. 11626[R=W26O9211626], 3 dicembre 1988 n. 6559 R.
Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 23 [R=RD25MA95,A=23]; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362] Cod. civ. artt. 1374 e 1375 ; Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063

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