Sent.C. Cass. 16/03/2007, n. 6303 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 16/03/2007, n. 6303

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1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Omesso o ritardato - Interessi sulla somma dovuta all’appaltatore - Decorrenza - Dalla scadenza del tempo ragionevolmente necessario per l’esecuzione del collaudo - Accertamento del giudice di merito
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l’art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741 ha privato di ogni rilevanza il ritardo nell’inizio del collaudo, eliminando la possibilità di distinguere tra la violazione dell’obbligo di effettuare il collaudo nei termini e la violazione dell’obbligo di dar seguito agli adempimenti conseguenti alla sua conclusione nel rispetto delle scadenze previste dall’art. 36 del Capitolato generale per le opere pubbliche. Esso, infatti, non si limita a consentire, dopo il decorso del termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori, la promozione del giudizio arbitrale anche in assenza di collaudo, ma toglie ogni giustificazione al ritardo nel pagamento della rata di saldo, che deve essere corrisposta, nei limiti del dovuto, con gli interessi previsti dall’art. 36 cit. i quali sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, c. 2, C.c., decorrenti, però, non automaticamente dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto dell’appaltatore sorge solo all’esito positivo del collaudo, bensì dalla scadenza del periodo ritenuto dal giudice ragionevolmente necessario per l’esecuzione del collaudo in relazione alla natura e all’entità dei lavori eseguiti e per l’emissione del titolo di pagamento del saldo.

1. Ved. Cass. 13 maggio 2002 n. 6805;R 17 giugno 1998 n. 6036;R 30 dicembre 1997 n. 12134.[R=W30D9712134]
(Cod. civ. artt. 1206, 1218, 1224 c. 2, 1375; Cap. gen. Ll.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 36, 38; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5) [R=L74181]

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