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Sent.C. Cass. 23/05/2006, n. 12140

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi - Prescrizione - Decorrenza.
1. In tema di appalti di lavori pubblici, nei quali l’importo degli interessi per il ritardato pagamento dovuti in base a norma di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto, è computato e corrisposto - a norma dell’art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741 - in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande o riserve, la prescrizione comincia a decorrere non già dal momento in cui è dovuto il pagamento del saldo, bensì (secondo la regola enunciata nell’art. 2935 Cod. civ., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere cioè) da quello in cui gli interessi di mora sono esigibili.

1a. (PM.1) - Sui ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici ved. Cass. 9 maggio 2006 n. 10680 R e 20 maggio 2005 n. 10692 R (Ritardati pagamenti negli appalti ll.pp. - Dovuti all’impresa interessi moratori - Non è applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 Cod. civ. - Ulteriore ritardo nel pagamento degli interessi - Vale la regola dell’anatocismo ex art. 1283 Cod. civ.); 23 novembre 2005 n. 24592 R (Ritardati pagamenti c.s. - Interessi moratori ex artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063 dovuti all’appaltatore); C.Conti, Centr. II 15 novembre 2005 n. 361 R (Ritardati pagamenti c.s. - Responsabilità del Segretario comunale); Cass. 26 maggio 2005 n. 11215 R (Ritardati pagamenti c.s. - Automatico diritto dell’appaltatore agli interessi); 10 maggio 2005 n. 9747 R (Ritardati pagamenti c.s. - Interessi moratori dovuti all’appaltatore comprensivi del risarcimento danno - Nullità di patti contrari in deroga). Ved. anche Cass. 29 marzo 2005 n. 6612 R.

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