Sent.C. Cass. 06/03/1998, n. 2498 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/03/1998, n. 2498

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento - Interessi - Prescrizione - Termine quinquennale.
1. La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2498 n. 4 Cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità; la disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del saldo nel compenso revisionale, ai sensi della L. 21 dicembre 1974 n. 700 e dell'art. 36 del Capitolato generale approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, da versarsi in unica soluzione.


Cod. civ. art. 2498 n. 4; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 36[R=DPR106362,A=36]; L. 21 dicembre 1974 n. 700[R=L70074]

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