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Sent.C. Cass. 17/01/2008, n. 885

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1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Ritardo - Necessità per l’appaltatore di mantenere in vita le garanzie fideiussorie - Obbligo P.A. di rimborsare all’appaltatore le relative somme pagate in più - Debito di valore - Differenza con ritardato pagamento di rata di acconto
1. Negli appalti di lavori pubblici, in caso di ritardo nel collaudo delle opere, l’obbligo per l’Amministrazione appaltante di provvedere al rimborso all’appaltatore delle somme versate in più per mantenere attive le polizze fideiussorie contratte a garanzia degli obblighi derivanti dall’appalto, determina l’insorgenza di un debito di valore, in quanto non strettamente collegato al sinallagma negoziale delle reciproche obbligazioni e pertanto, in applicazione del principio della completa restitutio in integrum, gli interessi dovuti vanno calcolati sulle somme via via rivalutate. Al contrario, il ritardato pagamento di uno stato di avanzamento lavori comporta, stante la stretta inerenza al contenuto negoziale del rapporto, l’insorgenza di un debito di valuta a carico della stazione appaltante, per il quale, in linea di principio, gli interessi vanno calcolati sul capitale, sia pure con le modalità previste dall’art. 35, D.P.R. 62/1063, con l’ulteriore riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, c. 2, C.c. qualora ne ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive.

1a. L’art. 5 della L. 10 dicembre 1981 n. 741 - il quale prevedeva, nel 1° comma, che il collaudo dei lavori pubblici doveva essere concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori - è stato abrogato (insieme con gli altri artt. 1 a 11 e con gli artt. 13 a 16:) dall’art. 231, lett. s) dal nuovo Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Questo peraltro stabilisce ancora, nell’art. 192, comma 1 - come già previsto dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 28, comma 1, 1° periodo - che il collaudo deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori; e l’art. 37 del nuovo Capitolato generale, D.M. 19 aprile 2000 n. 145 si ferma sulle conseguenze del ritardato collaudo. Sul collaudo ved. «Certificato di regolare esecuzione lavori» e «Collaudo e presa in consegna dell’immobile costruito con appalto privato». Sul ritardato collaudo ved. Cass. 16 novembre 2007 n. 23746 R (1. In seguito all’esito del collaudo sorge il diritto dell’appaltatore di lavori pubblici al pagamento della rata di saldo delle opere realizzate. - 2. Negli appalti ll.pp. Anche la P.A., così come il privato, deve eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 C.c. e non può ritardare il collaudo sine die. - 3. Gli interessi per il ritardato pagamento della rata di saldo devono versarsi, ai sensi dell’art. 36, Cap. gen. 1962/1063, in unica soluzione); 16 marzo 2007 n. 6303 R e 10 novembre 2001 n. 13963 R (Sulle conseguenze del ritardo del collaudo degli appalti ll.pp., ai sensi dell’art. 5, L. 81/741); 12 dicembre 2005 n. 27072 R (Nel caso di ritardo nel rilascio del certificato di collaudo, sono dovuti all’impresa gli interessi di mora); 21 luglio 2004 n. 13513 R (Conseguenze, per il procedimento arbitrale o l’azione giudiziaria, della mancata effettuazione del collaudo); 10 novembre 2001 n. 13963.R 1n. Codice civile - Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie) - (c.1) Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. (c.2) Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. 1c. D.P.R. 1962/1063, art. 35: ved. Cass. 6 novembre 2007 n. 23089.[R=W5N0723089]
[Cod. civ. art. 1224, c. 2 (1n); D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35 (1c)][R=DPR106362]

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