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Sent.C. Stato 09/06/2003, n. 3247

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Collegio perfetto - Plenum necessario - Limiti.
1. La Commissione giudicatrice di una gara d'appalto è un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno nelle fasi della gara propriamente valutative come la fissazione dei criteri di massima per la valutazione delle offerte; a tale principio può derogarsi, con delega a singoli componenti o gruppi di lavoro, quando si tratta di attività preparatorie, istruttorie o strumentali.

1a. 1) - Sulla composizione ed i poteri della Commissione giudicatrice in una gara d'appalto di lavori pubblici ved. C. Stato V 11 novembre 2002 n. 6194 R (La Commissione costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum); 8 luglio 2002 n. 3790 R (Poteri della Commissione); V 10 giugno 2002 n. 3207 R (La Commissione deve avere una composizione tale da costituire un organo diverso da quello che dovrà poi approvare gli atti di gara e aggiudicare l'appalto); V 8 maggio 2002 n. 2492 R (All'amministratore di un Comune non spetta alcun compenso per l'attività svolta come componente di una Commissione di gara); Csi 8 febbraio 2002 n. 64 R (Della Commissione giudicatrice possono fare parte legittimamente anche componenti del consiglio di amministrazione dell'ente appaltante)

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