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Sent.C. Cass. 04/05/2005, n. 9227

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1. Vendita - Di cosa diversa dalla pattuita - Anche di cosa priva delle necessarie caratteristiche funzionali - È vendita di aliud pro alio.
1. In tema di vendita, è configurabile la consegna di aliud pro alio non solo quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, come nell'ipotesi in cui il veicolo venduto rechi un numero di telaio diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.

1a. - Sulla vendita ved. Cass. 18 settembre 2003 n. 13767 R; 3 luglio 2003 n. 10523 R; 30 maggio 2003 n. 8810; R 28 maggio 2003 n. 8515; R 5 maggio 2003 n. 6764; R 8 novembre 2002 n. 15172 R (Il promittente venditore che, intrapresa la costruzione di uno stabile per uso di abitazione contando di poterla portare a compimento entro un determinato termine, si obblighi in anticipo a vendere e consegnare gli appartamenti via via che gli stessi vengano completati viola la diligenza nell'adempimento richiestagli ex art. 1176 Cod. civ. qualora si limiti a richiedere ed ottenere la concessione edilizia prima di impegnarsi con i terzi acquirenti); 18 aprile 2002 n. 5635 R (L'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare); 4 luglio 2000 n. 8933 R (L'imperatività della norma urbanistica di cui all'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, per non essersi trasferito il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio insieme con la proprietà dell'immobile, non esclude l'obbligo del venditore di risarcire il danno subito dall'acquirente per l'indisponibilità del bene); 3 luglio 2000 n. 8880 R (Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza di patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità); 17 dicembre 1999 n. 14226 R (Se nel contratto definitivo di compravendita il venditore abbia espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo compravenduto, specificando l'indice di edificabilità, il compratore, appresa l'esistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilità, può avvalersi della garanzia prevista dall'art. 1489 Cod. civ.); 4 novembre 1995 n. 11519 R (Sui diritti del compratore di un immobile che ha pagato il prezzo in base alla superficie indicata nel contratto, con l'espressa previsione di conguaglio nel caso in cui questa fosse risultata maggiore o minore).
[Cod. civ. art. 1497 (n)]

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