Sent.C. Cass. 08/11/2002, n. 15172 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/11/2002, n. 15172

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1. Vendita - Appartamenti da costruire - Obbligo del venditore costruttore di consegnarli via via che li completa - Diligenza nel relativo adempimento ex art. 1176 Cod.civ. - Criteri e condizioni.
1. In materia di obbligazioni contrattuali, il promittente venditore che, intrapresa la costruzione di uno stabile per uso di abitazione contando di poterla portare a compimento entro un determinato termine, si obblighi in anticipo a vendere e consegnare gli appartamenti via via che gli stessi vengano completati viola la diligenza nell'adempimento richiestagli ex art. 1176 Cod.civ. qualora si limiti a richiedere ed ottenere la concessione edilizia prima di impegnarsi con i terzi acquirenti, dovendo altresì il medesimo, da un canto, poter confidare ragionevolmente e quindi senza colpa nella legittimità della concessione domandata ed ottenuta, in modo tale da escludere che, iniziata l'attività di costruzione, soggetti che da essa si affermino lesi nei propri diritti od interessi possano ottenere provvedimenti giudiziali che gli impediscano di proseguirla, e, d'altro canto, in quest'ultimo caso sperimentare gli strumenti apprestati dall'ordinamento, al fine di ottenere il riesame e la riforma dei suddetti provvedimenti.

1. Ved. Cass. 23 febbraio 2003 n. 2059; [R=W23F032059 ]9 febbraio 2000 n. 1449 R; 18 marzo 1980 n. 1781.[R=W18M801781]
(Cod.civ. art. 1176)

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