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Sent.C. Cass. 18/04/2002, n. 5635

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1. Vendita - Contratto preliminare e definitivo - Differenza.
1. L'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare; ne consegue che, allorchè le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di un contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo; a tale stregua, in sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362, comma 2, del Cod.civ., e di prendere il considerazione il testo del contratto preliminare.

Per l'art. 1362 Cod.civ. ved. nota 1n a Cass. 2 aprile 2002 n. 4682 R
(Cod.civ. art. 1362, 2° comma)

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