Sent.C. Cass. 05/02/2007, n. 2485 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 05/02/2007, n. 2485

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1. Vendita - Immobile il cui alienante dichiara di averlo acquistato per usucapione - Condizioni che escludono la responsabilità del notaio e la nullità del contratto.
1. Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell’ipotesi di vendita di terreni dei quali l’alienante assumeva di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l’acquirente che l’acquisto poteva essere a rischio, ove nell’atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l’acquirente era comunque consapevole di tale rischio. E non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell’usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario.

1a. Sulla vendita ved. Cass. 20 aprile 2006 n. 9253 R [Vendita di immobile per abitazione - Necessità di licenza di abitabilità (Il certificato per destinazione ad uso ufficio non è equivalente al certificato per destinazione ad uso abitazione)]; 26 gennaio 2006 n. 1514 R (Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto di compravendita - Possibile configurabilità di consegna di aliud pro alio); 24 novembre 2005 n. 24757 R (Contratto preliminare di vendita, ma di cosa altrui, all’insaputa del promissorio acquirente - Conseguenze); 9 novembre 2005 n. 21773 [R=W9N05521773] (Obbligo del cedente - che sia anche imprenditore edile - un fabbricato o una porzione di fabbricato non ancora completato o da ristrutturare, di eseguire i relativi lavori di completamento - Criterio distintivo per determinare la natura del contratto: vendita di cosa futura o contratto misto di vendita di cosa presente ed appalto); 6 maggio 2005 n. 9515 R (Termine di decadenza per la denunzia di vizi della cosa venduta); 4 maggio 2005 n. 9227 R(Vendita di cosa diversa da quella pattuita o di cosa priva delle necessarie caratteristiche funzionali: è vendita di aliud pro alio); 18 settembre 2003 n. 13767 R 3 luglio 2003 n. 10523; R 30 maggio 2003 n. 8810;R 28 maggio 2003 n. 8515;R 5 maggio 2003 n. 6764; R 8 novembre 2002 n. 15172 R (Il promittente venditore che, intrapresa la costruzione di uno stabile per uso di abitazione contando di poterla portare a compimento entro un determinato termine, si obblighi in anticipo a vendere e consegnare gli appartamenti via via che gli stessi vengano completati, viola la diligenza nell’adempimento richiestagli ex art. 1176 Cod. civ. qualora si limiti a richiedere ed ottenere la concessione edilizia prima di impegnarsi con i terzi acquirenti); 18 aprile 2002 n. 5635 R (L’elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare); 4 luglio 2000 n. 8933 R (L’imperatività della norma urbanistica di cui all’art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, per non essersi trasferito il diritto reale d’uso sull’area di parcheggio insieme con la proprietà dell’immobile, non esclude l’obbligo del venditore di risarcire il danno subito dall’acquirente per l’indisponibilità del bene); 3 luglio 2000 n. 8880 R (Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza di patti contrari, ha l’obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità); 17 dicembre 1999 n. 14226 R (Se nel contratto definitivo di compravendita il venditore abbia espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo compravenduto, specificando l’indice di edificabilità, il compratore, appresa l’esistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilità, può avvalersi della garanzia prevista dall’art. 1489 Cod. civ.); 4 novembre 1995 n. 11519 R (Sui diritti del compratore di un immobile che ha pagato il prezzo in base alla superficie indicata nel contratto, con l’espressa previsione di conguaglio nel caso in cui questa fosse risultata maggiore o minore).

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