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Sent.C. Cass. 04/07/2000, n. 8933

47859 47859
1. Vendita - Unità immobiliari di un fabbricato - Senza area di parcheggio - Conseguenze - Diritto dell'acquirente al risarcimento danni.
1. In tema di urbanistica, l'imperatività della norma di cui all'art. 18 della legge 765/1967, per non essersi trasferito il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio insieme con la proprietà delle unità immobiliari, non esclude l'obbligo del venditore di risarcire il danno subito dagli acquirenti per l'indisponibilità del bene, in quanto il diritto al ristoro del pregiudizio economico non è fondato, per questi ultimi, sul disposto dell'art. 1338 Cod. civ., bensì su quello dell'art. 872 stesso codice (applicabile, per la sua generale previsione, in ogni caso di violazione di norme urbanistiche incidenti sul regime della proprietà privata), secondo i criteri dei crediti di valore.


(Cod. civ. artt. 817, 818, 819, 872, 1117, 1338; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18)R

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