Sent.C. Cass. 24/11/2005, n. 24757 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP7592

Sent.C. Cass. 24/11/2005, n. 24757

50786 50786
1. Vendita - Contratto preliminare di vendita di casa altrui - Ignoranza da parte del promissario acquirente - Conseguenze.
1. In tema di contratto preliminare di vendita, il promissario acquirente il quale ignori che il bene, all'atto del preliminare, appartenga in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo proprietario o inducendo quest'ultimo a trasferirgliela.

1. Conf. Cass. 5 novembre 2004 n. 21179; [R=W5N0421179]29 gennaio 1993 n. 1149. [R=W29GE931149] 1a. - Sulla vendita ved. Cass. 9 novembre 2005 n. 21773 R (Obbligo del cedente - che sia anche imprenditore edile - un fabbricato o una porzione di fabbricato non ancora completato o da ristrutturare, di eseguire i relativi lavori di completamento - Criterio distintivo per determinare la natura del contratto: vendita di cosa futura o contratto misto di vendita di cosa presente ed appalto); 6 maggio 2005 n. 9515 R (Termine di decadenza per la denunzia di vizi della cosa venduta); 4 maggio 2005 n. 9227 R (Vendita di cosa diversa da quella pattuita o di cosa priva delle necessarie caratteristiche funzionali: è vendita di aliud pro alio); 18 settembre 2003 n. 13767 R; 3 luglio 2003 n. 10523 in GIU 1/04, 246; 30 maggio 2003 n. 8810 R; 28 maggio 2003 n. 8515 R; 5 maggio 2003 n. 6764 R; 8 novembre 2002 n. 15172 R (Il promittente venditore che, intrapresa la costruzione di uno stabile per uso di abitazione contando di poterla portare a compimento entro un determinato termine, si obblighi in anticipo a vendere e consegnare gli appartamenti via via che gli stessi vengano completati viola la diligenza nell'adempimento richiestagli ex art. 1176 Cod.civ. qualora si limiti a richiedere ed ottenere la concessione edilizia prima di impegnarsi con i terzi acquirenti); 18 aprile 2002 n. 5635 R (L'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare); 4 luglio 2000 n. 8933 R(L'imperatività della norma urbanistica di cui all'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, per non essersi trasferito il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio insieme con la proprietà dell'immobile, non esclude l'obbligo del venditore di risarcire il danno subito dall'acquirente per l'indisponibilità del bene); 3 luglio 2000 n. 8880 R (Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza di patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità); 17 dicembre 1999 n. 14226 R (Se nel contratto definitivo di compravendita il venditore abbia espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo compravenduto, specificando l'indice di edificabilità, il compratore, appresa l'esistenza di un vincolo urbanistico di inedificabilità, può avvalersi della garanzia prevista dall'art. 1489 Cod.civ.); 4 novembre 1995 n. 11519 R (Sui diritti del compratore di un immobile che ha pagato il prezzo in base alla superficie indicata nel contratto, con l'espressa previsione di conguaglio nel caso in cui questa fosse risultata maggiore o minore).

Dalla redazione