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Sent.C. Cass. 27/06/2005, n. 13753

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1. Professionista - Incarico professionale - Recesso del professionista per giusta causa - Sua ricevuta del compenso ex art. 2237 C.c., c.2 - Suo onere di dimostrare l'esistenza del credito - (Fattispecie: incarico per il progetto di ristrutturazione di un immobile).
1. In materia di professioni intellettuali, il professionista che recede dal contratto per giusta causa e chiede il compenso per le sue prestazioni, ai sensi dell'art. 2237, comma 2, C.c., ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito e quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera. (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda proposta da un architetto, al quale un Comune aveva conferito l'incarico di redigere un progetto di adeguamento e di messa a norma di un immobile e che era receduto dal contratto successivamente alla redazione del progetto e alla mancata approvazione dell'esecuzione dell'opera ed aveva chiesto il pagamento del compenso, senza provare il risultato utile derivato al Comune dall'opera da lui svolta).

1a. - Sulla facoltà di recesso del cliente dall'incarico professionale conferito, ved. Cass. 4 marzo 2002 n. 3062 R [Il recesso del cliente dal contratto con un professionista per lo svolgimento di un incarico professionale è disciplinato dall'art. 2237 Cod. civ. (norma speciale che prevale sull'art. 2227 Cod. civ. di carattere generale)]; 6 maggio 2000 n. 5738 R(La previsione della possibilità di recesso del cliente ex art. 2237, 1° c., Cod. civ. non è inderogabile e pertanto può contrattualmente escludersi); 11 giugno 1999 n. 5775 R [Il cliente che recede dal contratto d'opera professionale deve (ai sensi dell'art. 2237 Cod. civ. e, in parte, dell'art. 2227) rimborsare al professionista le spese sostenute e corrispondergli il compenso per l'opera svolta, mentre nessuna indennità gli è dovuta (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 Cod. civ.) per il mancato guadagno]; 8 settembre 1997 n. 8690 [R=W8S978690] e 6 novembre 1996 n. 9701 R (É ammissibile la pattuizione di un termine contrattuale per l'espletamento di un incarico professionale continuativo in deroga alla disciplina del recesso del cliente ex art, 2237, 1° c., Cod. civ.); 26 giugno 1996 n. 5893 R (La pattuizione di un termine contrattuale non implica rinuncia alla facoltà di recesso del cliente); 12 luglio 1995 n. 7606 R [Recesso anticipato del cliente da incarico professionale con un termine prestabilito; criterio di liquidazione del risarcimento danni (concorso di colpa ex art. 1227 Cod. civ.)]; 28 gennaio 1995 n. 1029 R [Recesso per giusta causa dall'incarico ad architetto o ingegnere e liquidazione delle competenze professionali ex art. 18, 1° c., L. 2 marzo 1949 n. 143 (tab. B) senza compenso per prestazioni parziali o per sospensione dell'incarico]; 13 aprile 1988 n. 2932 R (Recesso del committente dall'incarico a geometra; compenso ex art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 144 restando irrilevante la valutazione dell'utilità o meno dell'opera per il committente); 26 gennaio 1985 n. 401 (Sui diritti dell'ingegnere od architetto ex artt. 10 e 18 della Tariffa professionale, L. 49/143, in caso di recesso del cliente).
[Cod. civ. artt. 2227 (n), 2230 (n) 2237 (n); L. 2 marzo 1943 n. 143, artt. 10 (n) e 18 (n); L. 2 marzo 1943 n. 144, art. 10 (n); L. 12 marzo 1957 n. 146, art. 10 (n)]

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