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Sent.C. Cass. 06/05/2000, n. 5738

47818 47818
1. Professionisti - Incarico professionale - Recesso del committente - Ex art. 2237, comma 1, Cod. civ. - Derogabilità pattizia anche con fissazione di un termine - Ammissibilità.
1. La previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma 1, Cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto; sicché l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso.

1. Ved. Cass. 8 settembre 1997 n. 8690[R=W8S978690].
(Cod. civ. art. 2237, comma 1)

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