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Sent.C. Cass. 11/06/1999, n. 5775

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1. Professionisti - Incarico professionale - Recesso del committente - Ex art. 2237 Cod. civ. - Rimborso spese e compenso dovuti al professionista - Indennità per mancato guadagno ex art. 2227 Cod. civ. - Esclusione.
1. L'art. 2237 Cod. civ. nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 Cod. civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'exceptio inadimplenti non est adimplendum.

1a. (CTRP.4) Sulla facoltà di recesso del cliente dall'incarico professionale conferito, ved. Cass. 8 settembre 1997 n. 8690[R=W8S978690] e 6 novembre 1996 n. 9701R (É ammissibile la pattuizione di un termine contrattuale per l'espletamento di un incarico professionale continuativo in deroga alla disciplina del recesso del cliente ex art., 2237, 1° c., Cod civ.); 26 giugno 1996 n. 5893R (La pattuizione di un termine contrattuale non implica rinuncia alla facoltà di recesso del cliente); 12 luglio 1995 n. 7606R [Recesso anticipato del cliente da incarico professionale con un termine prestabilito; criterio di liquidazione del risarcimento danni (concorso di colpa ex art. 1227 Cod. civ.)]; 28 gennaio 1995 n. 1029R [Recesso per giusta causa dall'incarico ad architetto o ingegnere e liquidazione delle competenze professionali ex art. 18, 1° c., L. 2 marzo 1949 n. 143R (tab. B) senza compenso per prestazioni parziali o per sospensione dell'incarico]; 13 aprile 1988 n. 2932R (Recesso del committente dall'incarico a geometra; compenso ex art. 10 L. 2 marzo 1949 n. 144 restando irrilevante la valutazione dell'utilità o meno dell'opera per il committente); 26 gennaio 1985 n. 401R (Sui diritti dell'ingegnere od architetto ex artt. 10 e 18 della Tariffa professionale, L. 49/143, in caso di recesso del cliente).
(Cod. civ. artt. 2227 e 2237)

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