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Sent. C. Cass. 28/01/1995, n. 1029

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1. Architetti e ingegneri - Onorario - A percentuale secondo il tipo di costruzione - Previsioni del D.M. 2 agosto 1969 sulle caratteristiche delle abitazioni di lusso - Inapplicabilità. 2. Architetti e ingegneri - Recesso dell'incarico per giusta causa - Liquidazione delle competenze professionali - Art. 18, 1° comma tabella allegata alla L. 143/1949 - Compenso per prestazioni parziali o per sospensione dell'incarico - Inapplicabilità.
1. Il D.M. 2 agosto 1969 definisce le caratteristiche delle abitazioni di lusso solo ai sensi e per gli effetti delle LL. 2 luglio 1949 n. 408 (contenente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie), 2 febbraio 1960 n. 35 (contenente agevolazioni tributarie in materia edilizia), e 7 febbraio 1968 n. 26 (legge di conversione del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1150 concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia edilizia) e solo al fine, quindi, di escludere queste abitazioni dalle particolari agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle predette norme; conseguentemente, i criteri indicati dal D.M. cit. sono inapplicabili per la determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista, ai sensi della tabella allegata alla L. 2 marzo 1949 n. 143, che prevede una tariffa differenziata secondo il tipo di costruzione, distinguendo, tra l'altro, gli edifici di abitazione civile, , ville semplici e simili (classe 1/c sub art. 14) dai palazzi e case signorili, ville, villini signorili, palazzi pubblici importanti (classe 1/d sub art. 14). 2. La disposizione dell'art. 18, 1° c., tabella allegata alla L. 2 marzo 1949 n. 143, a norma della quale, quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nella tab. b) allegata alla legge aumentata del 25%, come nel caso di sospensione dell'incarico ad opera del cliente di cui all'art. 10, 1° c., non è applicabile nel caso di recesso del professionista per giusta causa, contemplato dall'art. 2237, 2° comma C.c., che non è equiparabile alla sospensione dell'incarico ad opera del cliente.

1. Non vi sono precedenti. 2. Conf. Cass. 13 gennaio 1979 n. 271.[R=W13GE79271] 2a. Come nota 2a. a C. Conti, Enti 24 gennaio 1995 n. 4.R
L. 2 marzo 1949 n. 143 R; L. 2 luglio 1949 n. 408R; L. 2 febbraio 1960 n. 35;[R=L3560] L. 7 febbraio 1968 n. 26[R=L2668]; D.M. 2 agosto 1969 Cod. civ. art. 2237 ; L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 10 e 18

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