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Sent. C. Cass. 16/03/2011, n. 6170

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1. Professionista - Incarico professionale - Recesso del professionista per giusta causa - Diritto al compenso per le prestazioni eseguite - Condizioni - Recesso senza giusta causa - Conseguenze.
1. Il professionista che recede dal contratto di incarico professionale in presenza di giusta causa ha diritto al compenso per le prestazioni già eseguite, a condizione che provi l’esistenza del suo credito e, dunque, anche il risultato utile derivato al cliente per la sua opera; ove, invece, il professionista receda senza giusta causa, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia dimostrato l’esistenza.

1. Conf. Cass. 27 giugno 2005 n. 13753 R . 1a. (CTRP.4) - Sulla facoltà di recesso del cliente dall’incarico professionale conferito, ved. Cass. 11 settembre 2009 n. 19700 R [Per l’art. 10, c. 2, L. 2 marzo 1949 n. 143 il professionista (ingegnere o architetto) ha diritto al risarcimento del danno in caso di sospensione dell’incarico dovuta a cause da lui non dipendenti ed anche nel caso di recesso del committente]; 29 ottobre 2007 n. 22660 R (La revoca dell’incarico professionale affidato da un’impresa ad un ingegnere senza pagamento della parcella, è ammissibile se l’impresa apprende che il professionista ha subito una condanna penale, nel qual caso può rompersi il rapporto di fiducia che deve esistere anche in un rapporto di lavoro autonomo); 21 dicembre 2006 n. 27293 R (La previsione della facoltà di recesso del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2237, c. 1, C.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto); 4 marzo 2002 n. 3062 R [Il recesso del cliente dal contratto con un professionista per lo svolgimento di un incarico professionale è disciplinato dall’art. 2237 Cod.civ. (norma speciale che prevale sull’art. 2227 Cod.civ. di carattere generale)]; 6 maggio 2000 n. 5738 R (La previsione della possibilità di recesso del cliente ex art. 2237, 1° c., Cod.civ. non è inderogabile e pertanto può contrattualmente escludersi); 11 giugno 1999 n. 5775 R [Il cliente che recede dal contratto d’opera professionale deve (ai sensi dell’art. 2237 Cod.civ. e, in parte, dell’art. 2227) rimborsare al professionista le spese sostenute e corrispondergli il compenso per l’opera svolta, mentre nessuna indennità gli è dovuta (a differenza di quanto prescritto dall’art. 2227 Cod.civ.) per il mancato guadagno]; 8 settembre 1997 n. 8690 [R=W8S978690] e 6 novembre 1996 n. 9701 R (È ammissibile la pattuizione di un termine contrattuale per l’espletamento di un incarico professionale continuativo in deroga alla disciplina del recesso del cliente ex art, 2237, 1° c., Cod.civ.); 26 giugno 1996 n. 5893 R (La pattuizione di un termine contrattuale non implica rinuncia alla facoltà di recesso del cliente); 12 luglio 1995 n. 7606 R [Recesso anticipato del cliente da incarico professionale con un termine prestabilito; criterio di liquidazione del risarcimento danni (concorso di colpa ex art. 1227 Cod.civ.)]; 28 gennaio 1995 n. 1029 R [Recesso per giusta causa dall’incarico ad architetto o ingegnere e liquidazione delle competenze professionali ex art. 18, 1° c., L. 2 marzo 1949 n. 143 (tab. B) senza compenso per prestazioni parziali o per sospensione dell’incarico]; 13 aprile 1988 n. 2932 R (Recesso del committente dall’incarico a geometra; compenso ex art. 10, L. 2 marzo 1949 n. 144 restando irrilevante la valutazione dell’utilità o meno dell’opera per il committente); 26 gennaio 1985 n. 401 [R=W26GE95401] (Sui diritti dell’ingegnere od architetto ex artt. 10 e 18 della Tariffa professionale, L. 49/143, in caso di recesso del cliente). Ved. anche «Recesso del committente dall’incarico professionale».

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