Sent.C. Cass. 06/11/1996, n. 9701 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/11/1996, n. 9701

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1. Professionisti - Incarico professionale continuativo - Termine convenuto - Ammissibile - Deroga alla disciplina di recesso del cliente ex art. 2237, 1° c., Cod. civ.
1. La disciplina del recesso del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, dettata dall'art. 2237, 1° c., Cod. civ., non ha carattere inderogabile - la deroga potendo essere resa necessaria dalle particolari esigenze delle parti - e l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa basta ad integrare la deroga contrattuale alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso, e comporta l'esclusione della facoltà di recesso ad nutum.

1. Sul recesso del cliente ex art. 2237, 1° c., Cod. civ. ved. Cass. 12 agosto 1989 n. 3707 R
Cod. civ. art. 2237

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