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Sent.C. Cass. 04/03/2002, n. 3062

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1. Professionisti - Incarico professionale - Recesso - Disciplina - Ex norma speciale art. 2237 Cod.civ. - Prevale su art. 2227 Cod.civ..
1. In tema di prestazione d'opera intellettuale l'art. 2230 Cod.civ. stabilisce che il relativo contratto è disciplinato dalle norme contenute nel Capo 2° del Titolo 3° del Libro 5° del Codice civile nonché, se compatibili, da quelle contenute nel Capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale; pertanto poiché la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall'art. 2237 non è compatibile con quella dettata dall'art. 2227 per il contratto d'opera in generale (stabilendo il primo che in caso di recesso del cliente al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno come previsto dal secondo), ne deriva che la norma speciale (art. 2237) prevale sulla seconda (art. 2227), di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.

Sulla facoltà di recesso del cliente dall'incarico professionale conferito, ved. Cass. 6 maggio 2000 n. 5738 R (La previsione della possibilità di recesso del cliente ex art. 2237, 1° c., Cod.civ. non è inderogabile e pertanto può contrattualmente escludersi); 11 giugno 1999 n. 5775 R [Il cliente che recede dal contratto d'opera professionale deve (ai sensi dell'art. 2237 Cod.civ. e, in parte, dell'art. 2227) rimborsare al professionista le spese sostenute e corrispondergli il compenso per l'opera svolta, mentre nessuna indennità gli è dovuta (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 Cod.civ.) per il mancato guadagno]; 6 maggio 2000 n. 5738 R (La previsione della possibilità di recesso del cliente ex art. 2237, 1° c., Cod.civ. non è inderogabile e pertanto può contrattualmente escludersi); 11 giugno 1999 n. 5775 R [Il cliente che receda dal contratto d'opera professionale deve (ai sensi dell'art. 2237 Cod.civ. e, in parte, dell'art. 2227) rimborsare al professionista le spese sostenute e corrispondergli il compenso per l'opera svolta, mentre nessuna indennità gli è dovuta (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 Cod.civ.) per il mancato guadagno]. 1n. Codice civile Art. 2227 (Recesso unilaterale dal contratto) - Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno. Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale) - (1° c.) Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. (2° c.) Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Art. 2237 (Recesso) - (1° c.) Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. (2° c.) Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. (3° c.) Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Norme speciali contenute nelle Tariffe professionali di ingegneri ed architetti, geometri e periti industriali. L. 2 marzo 1943 n. 143 (Tariffa ingegneri e architetti) Art. 10 - (1° c.) La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. (2° c.) Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a causa dipendenti dal professionista stesso. Art. 18 - (4° c.) Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opere eseguita ed la preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra. (5° c.) In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17. L. 2 marzo 1943 n. 144 (Tariffa geometri) Art. 10 (Interruzione dell'incarico) - (1° c.) Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito. (2° c.) Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. (3° c.) In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile. L. 12 marzo 1957 n. 146 (Tariffa periti industriali) Art. 10 (Interruzione degli incarichi) - (1° c.) Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come dal successivo art. 22. (2° c.) Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso. (3° c.) Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente. (3° c.) In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile.
(Cod.civ. artt. 2227, 2230, 2237)

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