Sent.C. Stato 27/10/2003, n. 6615 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 27/10/2003, n. 6615

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Commissione giudicatrice - Poteri - Facoltà di introduzione di elementi di valutazione delle offerte enucleate dalla lettera d’invito e dal bando di gara. 2. Appalti ll.pp. - Appalto concorso - Valutazione dei progetti - Espressa su punteggi - Non occorre motivazione.
1. In una gara d’appalto di lavori pubblici, la Commissione di gara, in presenza di modalità di aggiudicazione non automatiche e prima di prendere conoscenza delle offerte, ha la facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali enucleati dal bando di gara o dalla lettera di invito. 2. In una gara d’appalto di lavori pubblici indetta col metodo di aggiudicazione ex art. 24, lett. b), L. 8 agosto 1977 n. 584 ossia col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad elementi da considerare congiuntamente e in modo decrescente, la lex specialis (la lettera d’invito, nella specie) ha anche stabilito i punteggi massimi assegnabili per ciascun elemento dell’offerta (tempo di realizzazione, prezzo, qualità dei materiali e valore tecnico delle opere) ed ha demandato legittimamente alla Commissione di stabilire, preventivamente, i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai vari elementi di valutazione, attribuendo per ciascuno di essi punteggi massimi.

1. Ved. C. Stato VI 20 dicembre 1999 n. 2117.[R=WCS20D992117] Ricordiamo che la lex specialis di una gara d’appalto è costituita dal capitolato speciale d’appalto, dalla lettera d’invito e dal bando di gara. 1a. (GARA-CMS.1) - Sulla Commissione giudicatrice in una gara d’appalto di lavori pubblici (composizione, poteri) ved. C. Stato V 9 giugno 2003 n. 3247 R e V 11 novembre 2002 n. 6194 R (La Commissione costituisce un collegio perfetto e deve perciò operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno nelle fasi della gara propriamente valutative); 8 luglio 2002 n. 3790 [R=W8L023790] (Poteri della Commissione); V 10 giugno 2002 n. 3207 R (La Commissione deve avere una composizione tale da costituire un organo diverso da quello che dovrà poi approvare gli atti di gara e aggiudicare l’appalto); V 8 maggio 2002 n. 2492 R (All’amministratore di un Comune non spetta alcun compenso per l’attività svolta come componente di una Commissione di gara); Csi 8 febbraio 2002 n. 64 [R=WCSSI8F0264] (Della Commissione giudicatrice possono fare parte legittimamente anche componenti del consiglio di amministrazione dell’ente appaltante) e relativa nota 1a. in GIU 2/02, 311.
[L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 24, lett. b)] [R=L58477]

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