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Sent.C. Stato 15/04/2004, n. 2162

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Bando e inviti - Lex specialis - Nozione - Clausole oscure od equivoche - Criterio di interpretazione.
1. Le disposizioni che regolano il procedimento di una gara d'appalto - le quali possono essere contenute nel bando di gara o nella lettera d'invito o negli allegati loro o di progetto (come capitolato speciale d'appalto, convenzioni, ecc.) - costruiscono nel loro insieme la lex specialis, e la disciplina di quella gara; pertanto in presenza di clausole oscure od equivoche occorre - ai sensi anche dell'art. 1337 Cod. civ. che impone alle parti contrattuali un comportamento secondo buona fede - che della disciplina suddetta venga data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede.

Le clausole del bando di gara e della lettera d'invito - e quindi anche le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto che costituiscono, insieme con il bando e gli inviti, la lex specialis della gara d'appalto dei lavori pubblici (la quale prevale sulla normativa generale delle gare medesime) - per giurisprudenza costante vanno interpretate secondo quanto risulta letteralmente dal contratto (ved. Csi 9 giugno 1998 n. 335 R. E quando sono equivoche - perché incomplete o poco chiare così da rendere effettivamente incerta o dubbia la loro interpretazione - devono essere interpretate in modo da agevolare la più estesa partecipazione possibile delle imprese concorrenti. Ved. C. Stato V 1° ottobre 2003 n. 5676 R ; Csi 20 gennaio 2003 n. 4 R; C. Stato VI 28 ottobre 2002 n. 5898 R; 4 aprile 2002 n. 1857 R; V 18 marzo 2002 n. 1558 R; V 3 settembre 2001 n. 4586 R; Csi 6 novembre 2000 n. 437 R 22 marzo 2000 n. 128 [R=WCS22M00128]; 14 ottobre 1999 n. 538 [R=WCS14O99538]; C. Stato V 2 marzo 1999 n. 223 R; IV 29 dicembre 1998 n. 1605 R; IV 20 novembre 1998 n. 1619 R; Csi 9 giugno 1998 n. 383 R; C. Stato V 11 maggio 1998 n. 224 [W=CS11MA98224]; VI 4 marzo 1998 n. 241[W=CS4M98241]; Csi 21 novembre 1997 n. 500 [W=CSI21N97500]; 8 maggio 1997 n. 96 [W=CS8MA9796]; C. Stato V 7 marzo 1997 n. 212 [W=CS7M97212]; C. Conti, Stato 1° febbraio 1995 n. 160 [W=CO1F95160]; C. Stato VI 18 novembre 1994 n. 1668 [W=CS18N941668]; V 31 marzo 1994 n. 236 [W=CS31M94236] (Detto criterio va seguito non soltanto in omaggio al generale principio di conservazione degli atti ma anche per lo specifico interesse dell'Amministrazione appaltante al confronto più ampio possibile tra le offerte); V 26 giugno 1993 n. 753 [W=CS26G93753] (Per l'interesse pubblico al più ampio confronto tra le offerte); V 6 luglio 1992 n. 626 [W=CS6L92626]; VI 12 giugno 1992 n. 481[W=CS12G92481]; V 6 marzo 1990 n. 262 [W=CS6M90262]; Contra, l'isolata sentenza Csi 22 marzo 1993 n. 112 [W=CSI22M93112], secondo la quale le clausole dubbie vanno risolte secondo le regole d'interpretazione del contratto (che sono quelle di cui agli artt. 1362 a 1371 del Codice civile). Però la regola secondo cui deve preferirsi l'interpretazione che agevola la più estesa partecipazione alla gara non è applicabile qualora la clausola del bando o della lettera d'invito o del capitolato contenga ben chiara la richiesta di un determinato adempimento a pena di esclusione, giacché in tal caso l'adempimento prescritto è inderogabile (C. Stato IV 29 agosto 2001 n. 4572 [W=CS29AG014572]; V 22 maggio 2001 n. 2830 in GIU 2/01, 447; VI 22 maggio 1998 n. 801 [W=CS22MA98801], VI 18 novembre 1994 n. 1668 [W=CS18N941668], VI 25 maggio 1993 n. 377 [W=CS25MA93377]).
(Cod. civ. art. 1337)

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