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Sent.C. Stato 30/08/2005, n. 4413

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1. Appalti misti - Gara - A.T.I. - Associazione già costituita - Ammissibilità - Anche secondo D.Lgs. 92/358. 2. Appalti misti - Gara - A.T.I. - Associazione già costituita - Offerta - Sottoscrizione della sola impresa capogruppo - Sufficienza. 3. Appalti misti - Gara - Bando - Interpretazione - Prevalenza delle espressioni letterali. 4. Appalti misti - Gara - Bando - Clausole equivoche - Interpretazione - Criterio.
1. Il D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 non esclude che ad una gara pubblica d'appalto [nella specie, relativa ad un contratto misto (cioè un contratto per l'appalto di forniture, servizi e lavori)] possano partecipare imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti come già previsto per gli appalti di opere pubbliche dall'art. 20 della L. 8 agosto 1977 n. 584, e quindi da intendersi con carattere di generalità. 2. Qualora la lettera d'invito per una gara pubblica (nella specie, relativa a un contratto misto) preveda (nel caso richiamandosi all'art. 10 D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358) l'obbligo di sottoscrizione dell'offerta economica da parte delle singole imprese costituenti il gruppo e non solo da parte dell'impresa capogruppo, riguarda esclusivamente l'ipotesi dell'offerta congiunta proveniente da un raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, ovvero in assenza di una capogruppo previamente designata e mandataria del raggruppamento formalmente costituito, con i poteri di rappresentanza previsti dalla norma. 3. Le clausole di un bando di gara pubblica devono essere interpretate dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati. 4. Le disposizioni disciplinano una gara d'appalto, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d'invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis, per cui in presenza di clausole equivoche, un corretto rapporto tra pubblica Amministrazione e privato, rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 Cod. civ., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente senza volere ricostruire ulteriori ed inespressi significati attraverso indagini ermeneutiche ed integrative.

3. Ved. C. Stato VI 22 marzo 2004 n. 1459.R 3a. e 4a. - Ved. C. Stato VI 13 gennaio 2005 n. 82 R [In caso di clausole oscure ed equivoche della lex specialis della gara (bando o lettera d'invito e loro allegati, come capitolati, convenzioni, ecc.), deve essere data una lettura idonea a tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico alla partecipazione del maggior numero possibile di imprese alla gara]; V 4 novembre 2004 n. 7140 R (L'interpretazione di clausole equivoche contenute nel bando di gara o nella lettera d'invito deve essere favorevole alla più estesa partecipazione di imprese alla gara); V 12 ottobre 2004 n. 6580 R (Sul criterio di interpretazione delle clausole equivoche); V 28 giugno 2004 n. 4797 R (È ingiustificata l'esclusione di imprese che abbiano interpretato logicamente clausole equivoche). 4. Ved. C. Stato V 15 aprile 2004 n. 2162.R
(L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 20; D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358)[R=DLG35892] (D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, art. 10) [Cod. civ. art. 1337 (n)]

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