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Sent.C. Cass. 16/07/2003, n. 11131

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1. Appalti ll.pp. - Subappalto o cottimo - Non autorizzato dalla P.A. - Divieto ex art. 21 L. 82/646 - Conseguente nullità del relativo contratto.
1. L’art. 21 della L. 82/646 (modificata dalle LL. 82/726 e 82/936), contenente la normativa penale antimafia in materia di appalti pubblici, vieta all’appaltatore di opere appaltate dalla p.a. di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l’autorizzazione dell’amministrazione committente; per cui il subappalto stipulato in violazione di tale norma imperativa e’ nullo ai sensi dell’art. 1418 Cod. civ., perché in contrasto con una norma imperativa, e costituisce nel contempo grave inadempimento dell’appaltatore, che legittima la stazione appaltante a chiedere la risoluzione del contratto. Pertanto, posto che detto comportamento vietato dalla menzionata norma costituisce un fatto illecito dell’appaltatore in danno dell’amministrazione committente, lo stesso non può nel contempo rappresentare il titolo sul quale detto imprenditore fonda la richiesta di pagamento delle prestazioni fatte eseguire da un terzo in violazione della norma integratrice del contratto di appalto risolto per inadempimento; il che, peraltro, si tradurrebbe nell’esecuzione di quest’ultimo contratto, invece già risolto proprio in conseguenza dell’illiceità delle prestazioni suddette.

1. Conf. Cass. 18 novembre 1997 n. 11450 R 1a. (SUB.3) - Sul subappalto e la necessità di sua autorizzazione ved. C. Stato VI 3 aprile 2003 n. 1716 R (Ai sensi dell’art. 13, c. 7, L. 94/109 negli appalti pubblici per i quali siano previsti, oltre ai lavori prevalenti, opere richiedenti lavori, strutture, impianti speciali e qualora una o più di esse abbia valore superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, tali opere non possono essere affidate in subappalto); Cass. 24 luglio 2000 n. 9684 R (Il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto); 21 giugno 2000 n. 8421 R (La violazione, da parte dell’appaltatore, dell’art. 339 L. 1865 n. 2248, All. F - che vieta il subappalto non autorizzato - e dell’art. 21, comma 3° L. 82/726 - che attribuisce, per il caso di subappalto non autorizzato, all’ente appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto - legittima la sospensione dei pagamenti da parte dell’amministrazione appaltante); 20 giugno 2000 n. 8384 R (1. Il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed ai patti del loro contratto. - 2. L’accettazione di materiali, compresi quelli impiegati dal subappaltatore da parte del direttore dei lavori non preclude il successivo rifiuto fino in sede di collaudo); C. Stato V 8 giugno 2000 n. 3253 R (In un appalto di opera pubblica il subappaltatore ha diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, alla copia del registro di contabilità); Cass. Trib. 3 marzo 2000 n. 2392 R (Sulla tassazione del corrispettivo per noleggio di autocarri da parte del subappaltatore del trasporto di materiali per un’opera pubblica); C. Stato VI 28 febbraio 2000 n. 1056 R (La richiesta di autorizzazione di subappalto compresa nella documentazione da presentare a gara d’appalto ex art. 18 L. 19 marzo 1990 n. 55,R art. 18, non comporta preventivo vincolo giuridico fra l’impresa e l’indicato subappaltatore; e non preclude la partecipazione alla stessa gara delle ditte indicate appunto come subappaltatori previsti); Cass. pen. I 3 febbraio 2000 n. 6261 [R=WP3F006261] (La concessione non autorizzata in subappalto di opere riguardanti la Pubblica amministrazione costituisce reato); Cass. 18 novembre 1997 n. 11450 R (Nullità del contratto di subappalto o cottimo non autorizzato dalla P.A., ex art. 21 L. 1982 n. 646); 29 settembre 1997 n. 9522 R (Facoltà P.A. di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto in caso di subappalto non autorizzato); 5 settembre 1994 n. 7649 R e 11 agosto 1990 n. 8202 R (Il subappalto è vietato dall’art. 1656 Cod. civ., salvo autorizzazioni del committente che resta però estraneo al rapporto); C. Stato VI 12 maggio 1994 n. 767 R (Giurisdizione amministrativa in caso di controversia per la revoca dell’autorizzazione a subappalto); Cass. 6 aprile 1992 n. 4215 [R=W6A924215] (Anche se il collaudo di un’opera pubblica è favorevole, è ammissibile la pronuncia di condanna dell’appaltatore al risarcimento danni in caso di subappalto affidato senza autorizzazione); Cass.pen. I 3 aprile 1992 n. 4035 [R=WP3A924035] (È vietato il subappalto non autorizzato); Cass. 8 agosto 1989 n. 3632 R (Individuazione della autorità competente al rilascio dell’autorizzazione preventiva, necessaria per il subappalto di opere stradali e autostradali); C.Cost. 23 luglio 1987 n. 281 [R=WCO23L87281] (1. Non contrasta con l’art. 41 della Costituzione la previsione di pena pecuniaria - in caso di subappalto non autorizzato - proporzionale all’importo dell’appalto anziché a quello del subappalto, ex art. 21 L. 1982 n. 646. 2. Non contrasta con l’art. 3 della Costituzione la previsione - in caso di subappalto non autorizzato - della stessa pena per il subappaltatore o cottimista e per l’appaltatore, ex art. 21 L. 1982 n. 646).
(Cod. civ. art. 1418, 1° c.; L. 13 settembre 1982 n. 646, art. 21) R

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