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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 20/06/2000, n. 8384
1. Appalti pubblici - Subappalto - Normativa sugli appalti pubblici - Inapplicabilità - Fattispecie norma Cap. gen. opere pubbliche su materiali. 2. Appalti pubblici - Subappalto - Collaudo - Contestazione di materiali impiegati dal subappaltatore.1. Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale e, stipulato tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto pattizio che le parti hanno inteso dargli, mentre non gli sono applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami pattizi delle parti, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche, né, in genere, la normativa speciale di cui al D.P.R. 1962 n. 1063 relativa agli appalti stipulati dallo Stato. (Nella specie era in discussione l'applicabilità, della prescrizione dell'art. 20 del capitolato tipo di cui al citato decreto, relativo all'obbligo di previa sottoposizione dei materiali all'accettazione del direttore dei lavori). 2. Negli appalti di opere pubbliche sottoposti alla disciplina del D.P.R. 1962 n. 1063 la previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a norma dell'art. 20 del capitolato tipo, non solo è considerata definitiva solo dopo la messa in opera, ma - come precisa la disposizione - non preclude il rifiuto in qualunque tempo dei materiali deperiti dopo la loro introduzione nel cantiere o per qualsiasi causa non conformi alle condizioni del contratto, sicché, in sostanza, tale accettazione non produce alcun effetto preclusivo delle eccezioni che, sulla corrispondenza dell'opera eseguita alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte, l'amministrazione può, far valere in sede di collaudo, fossero o meno palesi i vizi dei materiali stessi (a meno che non si tratti di lavori da eseguire in economia). (Nella specie il principio è stato enunciato dalla S.C. in relazione ai riflessi di contestazioni, sollevate dalla amministrazione committente, sui rapporti tra l'appaltatore e un subappaltatore). 1. e 2. (Cod. civ. artt. 1655 e 1656; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 20) |
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