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Sent.C. Cass. 18/11/1997, n. 11450

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1. Appalti oo.pp. - Subappalto o cottimo - Non autorizzato dalla P.A. - Divieto ex art. 21 L. 1982 n. 646 - Conseguente nullità del contratto.
1. L'art. 21 L. 13 settembre 1982 n. 646 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto od a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione dell'Autorità competente, prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda; una tale disposizione - che è inserita in una legge contenente anche norme di prevenzione di carattere patrimoniale per la lotta contro la criminalità organizzata e mafiosa è chiaramente in funzione di tutela preventiva della collettività dall'ingerenza mafiosa (o della criminalità organizzata) nell'esecuzione di opere pubbliche; in mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è, dunque, in contrasto con una norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 Cod. civ., che, appunto, sancisce la nullità (virtuale) dei contratti contrari a norme imperative, quando dalla legge - come nella specie - non sia diversamente disposto.

1. Ved. Cass. 29 settembre 1997 n. 9522.R
Cod. civ. art. 1418; L. 13 settembre 1982 n. 646 art. 21R

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