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Sent. C. Cass. civ. 05/09/1994, n. 7649

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1. Appalti - Subappalto - Divieto ex art. 1656 c.c. - Limiti - Necessità del consenso del committente - Estraneità del committente al rapporto di subappalto. 2. Appalti - Contratto - Recesso del committente - Limiti - Precedente domanda di risoluzione - Effetto preclusivo.

1. L'art. 1656 c.c., che vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest'ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico, non essendo tale autorizzazione incompatibile con l'intuitu personae che caratterizza il rapporto di appalto, dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell'ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore.

2. Il diritto (del committente) di recedere dal contratto di appalto in ogni momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, non può essere più esercitato dal committente che, proponendo domanda di risoluzione per inadempimento, abbia innescato il procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile ad libitum mediante il recesso, soprattutto se nel giudizio l'appaltatore abbia a sua volta proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del committente.

1. Ved. Cass. 11 agosto 1990 n. 8202R, sulla autorizzazione del committente al subappalto 2. Cass. 24 agosto 1981 n. 4987, 16 dicembre 1982 n. 6983, 29 luglio 1983 n. 5237, 7 maggio 1984, n. 2759. 1. e 2. Ved. (sull'interpretazione del contratto) Cass. 12 novembre 1992 n. 12165, 21 marzo 1983 n. 1988, 13 dicembre 1978 n. 5939.


C.c. artt. 1366 e 1369 , 1655 e 1656 C.c. art. 1671

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