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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 19/05/2003, n. 7
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- L.P. 13/11/2009, n. 10
- L.P. 23/07/2007, n. 6
- L.P. 03/10/2005, n. 8
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Art. 1 - (Ambito di applicazione) |
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Art. 2 - (Coltivazione delle cave e delle torbiere) |
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Art. 3 - (Presentazione ed istruttoria delle domande di coltivazione)1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo; la domanda va corredata dalla documentazione prevista nel decreto dell’assessore competente. Il progetto da presentare deve tenere conto delle eventuali infrast |
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Art. 4 - (Autorizzazione alla coltivazione)1. Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell’ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’assessore competente per materia. 2. Il rilascio dell’autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine: proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa. Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono |
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Art. 5 - (Trasferimento dell’autorizzazione)1. L’autorizzazione al |
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Art. 6 - (Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori)1. Nel provvedimento di autorizzazione l’assessore provinciale competente stabilisce l’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente è tenuto a prestare all’ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, p |
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Art. 7 - (Decadenza e revoca dell’autorizzazione)1. L’assessore provinciale competente pronuncia la decadenza dell’a |
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Art. 8 - (Obblighi degli esercenti) |
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Art. 10 - (Oneri di coltivazione) |
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Art. 11 - (Sanzioni) |
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Art. 12 - (Vigilanza) |
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Art. 18 - Abrogazione1. La legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, è abrogata. |
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Art. 19 - Modifica della legge urbanistica provinciale1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale", e successive modifiche, è così sostituito: |
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